“Considerata la ragionevole prevalenza attribuita dalla norma regionale, attraverso la previsione di una distanza minima dei centri raccolta scommesse dai luoghi cd sensibili, alla tutela della salute dei cittadini ed al contrasto della ludopatia, prevalenza assolutamente compatibile con il sistema di valori tutelato dalla Costituzione che, infatti, all’art. 41 riconosce e tutela la libertà di iniziativa economica privata, che tuttavia ‘non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana’, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza ha respinto un ricorso di una sala giochi contro il Comune di Galatone (LE) per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di sospensione della SCIA in quanto “l’ubicazione dell’esercizio non è conforme alle prescrizioni della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (art. 7 comma 2), in quanto lo stesso dista meno di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituto scolastico (scuola media di primo grado “A. De Ferraris”) ubicato in via Cadorna e luogo di culto (parrocchia Sacro Cuore) ubicato in viale Aldo Moro”. Per questi motivi l’istanza cautelare è respinta. lp/AGIMEG