Il fatto che la Questura non rilasci la licenza di pubblica sicurezza a un centro trasmissione dati, non pregiudica le altre attività – di sala giochi e di internet point – svolte nell’esercizio. E’ una delle considerazioni su cui si sofferma il Tar Puglia, affrontando la richiesta di sospensiva avanzata dal gestore di un CTD collegato a SKS365. Il giudice infatti rileva che “seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non pare sussistere nel caso di specie il fumus boni iuris, tenuto conto della disciplina vigente in Italia che, anche di recente, è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione Europea dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea”. Inoltre puntualizza che “le questioni sottese al ricorso de quo necessitano di approfondimenti in sede di merito”. Tuttavia le attività di sala giochi e di internet point “non sembrano essere in alcun modo compromesse dal provvedimento oggetto di impugnazione che respinge esclusivamente l’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione di polizia, ai sensi dell’art. 88 del TULPS, per la elaborazione e la trasmissione per via telematica di dati, aventi ad oggetto proposte di scommesse sportive formulate da clienti/scommettitori ed indirizzato ad allibratore estero”. Pertanto, “non pare sussistere neanche il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile”. rg/AGIMEG