“Una breve sospensione degli impugnati provvedimenti fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare non pregiudichi il pubblico interesse e che, per contro, sia opportuno riservare al Collegio una valutazione re adhuc integra e in contraddittorio della controversia”. Con questa motivazione il Tar Puglia – Lecce ha accolto il ricorso cautelare contro l’inibizione dell’attività di raccolta delle scommesse sportive e ippiche di una sala di Aradeo (Lecce) per essere ubicata a meno di 500 metri da luoghi sensibili, tra cui una scuola elementare. Il Tar “rilevato che non sussiste prova agli atti che alla data odierna la notifica del ricorso si sia perfezionata nei confronti delle Amministrazioni intimate, essendo stato il ricorso consegnato per la notifica all’ufficio postale il 3 agosto 2017 accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie di cui sopra, fatto salvo il potere di revoca ove entro il 10 agosto 2017 non pervenga, anche a mezzo fax, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso in epigrafe. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2017”. lp/AGIMEG