Il Tar Lombardia torna sull’illegittimità della norma del Comune di Milano che vieta l’apertura di sale scommesse vicino ai luoghi sensibili, ribadendola attraverso l’accoglimento del ricorso della Vincimax srl. Come nell’analoga sentenza a favore della LA3, il Tar Lombardia ha dato torto al Comune di Milano, annullando l’ordinanza con la quale aveva diffidato la compagnia “dall’insediamento ed apertura di sala giochi/e/o sala scommesse e dalla collocazione di nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo”. I giudici hanno quindi ribadito nuovamente che “il potere pianificatorio/di regolamentazione edilizia del comune (di Milano, ndr) trova un limite nell’impossibilità di introdurre divieti (nel caso dei centri di raccolta di scommesse) o estenderli (nel caso di locali con slot machine o VLT), in aggiunta a quanto già stabilito dalla normativa regionale; dall’altro, i limiti distanziometrici introdotti dalla l.r. n. 8/2013 vanno riferiti alla sola nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931”. lp/AGIMEG