Il Tar Liguria respinge il ricorso intentato da un Ctd collegato a un bookmaker non autorizzato per ottenere la licenza di pubblica sicurezza, e conferma nuovamente la legittimità del cosiddetto doppio binario, ovvero la norma che impedisce di rilasciare la licenza a chi non ha la concessione per la raccolta delle scommesse. “Sebbene non sussista un nesso di dipendenza funzionale tra i due titoli che rispondono a finalità distinte, i concessionari hanno l’obbligo di detenere anche l’autorizzazione rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s.” spiega il giudice, ricordando che quindi “l’assenza di un valido titolo concessorio impedisce il rilascio dell’autorizzazione, anche nel caso in cui si tratti di soggetto in possesso di un titolo abilitativo che gli consente di operare nel Paese di origine”. Il CTD aveva provato a far leva sul presunto conflitto tra la normativa italiana e il Trattato dell’UE, ma il Tar ribatte: “la Corte di Giustizia ha già avuto modo di sancire che, in assenza di una specifica normativa di armonizzazione, le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica sottese a tale regime di riserva legale giustificano le restrizioni disposte dall’ordinamento nazionale”. Inoltre, “E’ stato escluso, inoltre, che operi in questo settore il principio del mutuo riconoscimento, sicché lo Stato non ha l’obbligo di riconoscere i titoli concessori/autorizzatori rilasciati dal Paese di origine dell’operatore economico“. lp/AGIMEG