Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, ha pronunciato un’ordinanza sul ricorso di un esercente, contro il Ministero dell’Interno, Questura di Palermo per l’annullamento del rigetto della richiesta dell’ex art. 88 Tulps per il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di attività di raccolta scommesse. Rilevato che l’esercente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione ex art. 88 del Tulps della Questura, e considerato che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazione in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, si applicano i criteri generali e segnatamente l’art. 13, comma 1, c.p.a., in forza del quale, in presenza di atti provenienti da Amministrazioni statali (periferiche), la cui efficacia è limitata territorialmente, è competente il Tar in cui si determinano tali effetti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pertanto, ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del Tar della Sicilia, sede di Palermo a pronunciarsi in merito. mdc/AGIMEG