Per le penali per il ritardato pagamento dei flussi finanziari delle scommesse “sulla base del consolidato orientamento della sezione sul punto (…) è dirimente l’intervenuta effettiva sottoscrizione della convenzione integrativa di quella originaria ai sensi della legge n. 220 del 2010”. E’ quanto scriva la Seconda Sezione del Tar Lazio, in un’ordinanza sulla richiesta di sospendere l’escussione della fideiussione disposta dai Monopoli. Il giudice amministrativo fa riferimento al fatto che la formulazione originaria delle clausole (che prevedevano una sanzione del 5% per ogni giorno di ritardo) portassero all’erogazione di penali spropositate, pertanto i Monopoli e i concessionari delle scommesse avevano sottoscritto degli atti integrativi. La firma degli atti è fondamentale anche “ai fini dell’individuazione del giudice (civile o amministrativo, NdR) dotato di giurisdizione nella materia”. Nel caso discusso dal Tar – il ricorso intentato dalla Strike – tuttavia “non è dato evincere con certezza che la predetta convenzione integrativa sia stata sottoscritta tra le parti, mancando qualsiasi riferimento testuale al riguardo”. Pertanto, il Collegio ha richiesto “il deposito dei documentati chiarimenti di cui in motivazione nel termine di 20 giorni”. lp/AGIMEG