Il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’associazione Agisco (Associazione Giochi e Scommesse), che ha contestato il mancato intervento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla validità di alcuni contratti di gestione predisposti da Snai, malgrado questo contenesse clausole sulla durata e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso non conformi a quanto disposto dall’art. 15 della convenzione di concessione per l’esercizio dei giochi pubblici tra ADM e concessionari. Tale articolo indica che gli accordi tra i concessionari ed i gestori dei negozi, stipulati anche in base a contratti-tipo predisposti dal concessionario e preventivamente approvati da ADM, hanno determinati contenuti minimi, tra cui l’indicazione dell’efficacia del contratto, comunque non superiore alla durata della concessione.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi chiesto alla Snai la disponibilità ad un incontro finalizzato ad una soluzione bonaria delle questioni in essere, ma la Snai ha sostanzialmente rigettato la richiesta di apertura di un tavolo di confronto.
Secondo Agisco però l’Agenzia ha il potere, ed il correlativo obbligo, di approvazione preventiva degli stessi contratti il che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto o, quanto meno, non risulta essere stato comunicato al destinatario dell’atto che, proprio a tale scopo, aveva inviato plurime richieste all’amministrazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha quindi reso noto che “l’ADM dovrà rendere noto all’Associazione ricorrente se e con quali modalità ha esercitato il preventivo controllo con esibizione dei relativi atti. Ove tale controllo non sia mai stato esercitato, dovrà esercitare lo stesso ora per allora notiziando Agisco dei risultati dell’esercizio del potere”. lp/AGIMEG