Scommesse, Tar Emilia Romagna rigetta ricorso CTD su licenza di pubblica sicurezza. Le motivazioni

Il titolare di un CTD estero ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia Romagna contestando il rigetto della Questura di Reggio Emilia per la richiesta della licenza di pubblica sicurezza per l’attività di raccolta scommesse.

Il Collegio osserva che il “ricorso della parte ricorrente sostiene, in concreto, l’illegittimità del sistema italiano in materia di scommesse, ossia l’illegittimità del cosiddetto “doppio binario”, per cui chi intende svolgere l’attività di raccolta scommesse deve munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS. La questione oggetto di giudizio è già stata affrontata più volte in giurisprudenza, la quale ha avuto modo di esprimere sul punto principi da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi”.

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha infatti precisato che la giurisprudenza in un caso analogo ha stabilito che “la legislazione ha dunque chiaramente configurato un sistema “a doppio binario”, in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS. Tale sistema a doppio binario ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale. Da un lato, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. III, con sentenza 12 settembre 2013, n. 660/11, ha affermato che “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione“.

In più, il Collegio aggiunge che “sulla scorta della citata giurisprudenza comunitaria, anche il Consiglio di Stato ha recentemente confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio-autorizzatorio del “doppio binario, che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza”.

Per questi motivi il ricorso è stato rigettato dal Tar dell’Emilia-Romagna che ha confermato la correttezza dei provvedimenti presi dalla Questura di Reggio Emilia. ac/AGIMEG