Il distanziometro vale anche per i CTD collegati ai bookmaker esteri senza concessione, lo conferma il Tar Emilia Romagna in una sentenza con cui legittima la chiusura di un CED del Comune di Sassuolo. Il centro – collegato ad AleaBet, bookmaker senza concessione italiana – era troppo vicino a una scuola e a una parrocchia. Nel ricorso il centro – allestito all’interno di un esercizio generalista – non ha contestato “in sé la illegittimità della normativa urbanistico edilizia” né le “limitazioni delle sale giochi e sale scommesse ai fini della prevenzione della ludopatia”, ma ha provato a sostenere che non effettuava nessuna raccolta delle scommesse, ma solo le attività cartolibreria e internet point. Il Tar tuttavia fa leva sugli “accertamenti svolti dalla Polizia Municipale”. Quest’ultima “ha avuto modo di rilevare durante apposito sopralluogo che: gli avventori presenti confermavano che avevano giocato delle scommesse”; gli agenti oltretutto avevano “richiesto di effettuare una scommessa e veniva rilasciata ricevuta eseguita su piattaforma online” controllato da un operatore “privo di concessione ADM per esercitare la raccolta di gioco pubblico in Italia”. Il Tar non approfondisce questo ultimo aspetto, in questa sede viene chiamato solamente a validare l’applicazione del distanziometro. Si può presumere comunque che i controlli svolti dalla Polizia Municipale abbiano poi indotto l’autorità giudiziaria a intervenire. lp/AGIMEG