Scommesse, Tar Emilia accoglie ricorso ctd Goldbet contro diniego 88 Tulps: “Con adesione a sanatoria diritto a svolgere attività di raccolta”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, ha accolto il ricorso contro il Ministero dell’Interno, Questore di Bologna, per l’annullamento del decreto emesso dal Questore in data 24 agosto 2015, con cui si rigetta la richiesta di licenza ex art. 88 TULPS a un ctd Goldbet. Il Tar ricorda che “la norma stabilisce che l’adesione alla “sanatoria” vale anche come domanda di rilascio della licenza di cui all’art. 88 TULPS; fin dal momento dell’adesione il soggetto che si regolarizza consegue il diritto a svolgere l’attività di raccolta scommesse, un diritto di contenuto identico a quello dei titolari di concessione italiana e della medesima durata. In data 2 febbraio 2015 GoldBet ha versato l’imposta dovuta e aderito alla procedura di regolarizzazione per ben 985 centri, fra i quali quello dei ricorrenti, che hanno sottoscritto il modulo di propria competenza ed hanno stipulato con detta società un nuovo contratto, regolarizzando così il proprio esercizio. GoldBet ha poi sottoscritto in data 2 marzo 2015 lo Schema di Disciplinare predisposto da ADM, divenendo Titolare della raccolta di gioco pubblico. Successivamente ADM ha inviato alla Questura di Bologna la domanda di GoldBet che costituisce formale richiesta di licenza ex art. 88 TULPS (…). La Questura ha fondato il rigetto dell’autorizzazione su un’unica ragione: la mancanza presso il Comune di Bologna del Permesso di costruire per la messa in esercizio della sala, richiesto dall’art 6 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013″. Il Tar evidenzia però come “i ricorrenti non hanno posto in essere né una nuova costruzione, né un intervento edilizio di recupero, né tantomeno un mutamento di destinazione d’uso. Essi infatti ha continuato ad operare nei locali che già prima dell’entrata in vigore della legge ospitavano l’agenzia di raccolta scommesse, attività che egli svolgeva in forza delle pronunce della Corte di Giustizia UE. Non dovendo eseguire alcuna opera, né modificare la destinazione d’uso, e non essendovi alcun procedimento urbanistico od edilizio pendente in relazione ai locali in esame, i ricorrenti non erano affatto tenuti a depositare alcuna richiesta di Permesso a Costruire, quindi la censura del Questore risulta infondata”. Per il Tar Emilia dunque “l’agenzia poteva operare pur nelle more del rilascio della licenza di polizia che aveva attribuito agli aderenti il diritto di svolgere l’attività di raccolta scommesse sin dalla presentazione della domanda. La circostanza che alcuni ricorrenti avevano già chiesto alla Questura di Bologna la licenza ex art 88 TULPS, ottenendo però un diniego in quanto il Bookmaker GoldBet era privo della concessione rilasciata dai Monopoli, non ha alcuna importanza poiché altrimenti non sarebbe stato necessario aderire alla sanatoria”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. lp/AGIMEG