Scommesse, Tar Campania respinge il ricorso di due Ctd. La Questura non aveva rilasciato l’autorizzazione di pubblica sicurezza 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato, respingendoli, in merito ai ricorsi di due Ctd collegati al bookmaker austriaco Sks 365 contro la Questura di Napoli per l’annullamento del decreto con il quale la Questura ha rigettato l’istanza di rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps. Secondo pacifica giurisprudenza, la licenza di cui all’art. 88 del Tulps non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge. Anche la Suprema Corte di Cassazione ha reputato le disposizioni di cui all’art. 88 del Tulps “non in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea, atteso che la normativa nazionale persegue razionalmente finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari”. mdc/AGIMEG