La licenza di pubblica sicurezza “non può essere rilasciata a soggetto non in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione che, in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”. Lo ha affermato il Tar Campania respingendo il ricorso di un centro trasmissioni dati collegato alla Globet che nel 2011 si era visto negare l’88 Tulps dalla questura di Caserta. Il giudice campano ripercorre i vari precedenti comunitari e nazionali sull’intermediazione nelle scommesse, e conclude che “il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. doppio binario, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia la licenza di pubblica sicurezza”. E in particolare ricorda la sentenza del 2013 con cui il Consiglio di Stato ha affermato che il Ctd – limitandosi a fare da tramite tra lo scommettitore e il bookmaker, e non gestendo in prima persona la raccolta delle scommesse – è “sostanzialmente privo del titolo legittimante” a richiedere la licenza di pubblica sicurezza. La sua presenza inoltre “avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori”. Il Consiglio di Stato concludeva quindi che “Tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario”. lp/AGIMEG