Il Tribunale amministrativo della Campania ha respinto il ricorso di un titolare di un centro di raccolta di scommesse sportive che operava come intermediario raccogliendo e registrando le giocate degli scommettitori italiani per poi comunicarle alla società SKS365 Group GmbH con sede all’estero. Il ricorrente si è rivolto al tribunale chiedendo l’annullamento del decreto di rigetto reso dalla Questura di Napoli il 14 giugno 2013, con il quale veniva respinta l’istanza di rilascio dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE; violazione e falsa applicazione dei criteri comunitari che giustificano limitazioni alle libertà in materia di scommesse.
Nelle motivazioni si fa riferimento “alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”, la quale ha stabilito che “in considerazione della ratio della disciplina nazionale (tesa alla tutela dei consumatori) ed in assenza di un’armonica normativa comunitaria sul gioco d’azzardo, non è consentito il mutuo riconoscimento delle licenze e, pertanto, uno stato membro, nell’ambito della sua discrezionalità, può negare l’esercizio sul proprio territorio al bookmaker estero privo di licenza”. Nello specifico caso tuttavia, “vista la concessione, depositata in atti, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla società austriaca SKS 365, risulta ovviamente percorribile in via amministrativa la riproponibilità dell’istanza alla luce di tale documentazione”. cz/AGIMEG