Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha rigettato la domanda cautelare per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dal Questore di Cosenza avente ad oggetto il respingimento di richiesta di rilascio della licenza per l’esercizio delle scommesse. Il Tar “visti il ricorso e i relativi allegati,
vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente e ritenuto che non sussistono i presupposti di danno grave ed irreparabile per la concessione della misura cautelare monocratica, rigetta la domanda cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 settembre 2017”. lp/AGIMEG