“Nella comparazione dei contrapposti interessi – quello economico consistente da un lato nel lucro cessate per la riduzione dell’orario di apertura e dall’altro per la perdita di gran parte della clientela e quello pubblico volto al mantenimento dell’ordine e della quiete pubblica – deve riconoscersi valenza prevalente a quest’ultimo”. Con questa motivazione il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla titolare di un’agenzia di scommesse contro il provvedimento della Provincia che prevede dei limiti orari di apertura. gr/AGIMEG