Il Tribunale Regionale della Basilicata ha depositato due sentenze con le quali dichiara due rispettivi ricorsi, “improcedibile” e “inammissibile”. I due ricorsi erano stati intentati dai titolari di due Centri Trasmissione Dati collegati a un bookmaker estero, in entrambi i casi per l’annullamento del “provvedimento di reiezione richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza”. Nel primo caso i giudici hanno definito il ricorso improcedibile, perchè l’attività passata nelle mani di un soggetto terzo, comporta una “evidente sopravvenuta carenza d’interesse” “all’ulteriore coltivazione del gravame”. Nell’altra sentenza, i giudici amministrativi lucani hanno precisato che il ricorso è inammissibile perchè “il CTD giammai potrebbe svolgere l’attività autorizzata stante l’assenza nel nostro ordinamento della società nel cui interesse agisce e opera”. Questa la conclusione raggiunta “fino a questo momento dalla giurisprudenza comunitaria che non ha sconfessato il sistema “concessorio-autorizzatorio” nazionale che presuppone sì operatori economici che organizzano e gestiscono scommesse, ma senza spazio alcuno per formule diverse, che prescindano dall’inserimento giuridico del vero gestore nel mercato nazionale delle scommesse” si legge nella sentenza. Per questo “ove invece si consentisse alla messa in pratica d’un meccanismo rispondente allo schema organizzativo promanante dalla istanza di autorizzazione del ricorrente, il gestore vero delle scommesse svolgerebbe la sua attività all’estero – senza controlli e verifiche da parte dell’autorità di P.S.- attraverso l’intermediatore, in tal modo creando incertezza nello stesso pubblico degli scommettitori e possibile turbativa dell’ordine pubblico”, spiegano ancora i giudici. im/AGIMEG