“L’esistenza di alcuni bandi discriminatori relativi a selezioni alle quali detta società non ha partecipato, non potrebbe in capo alla stessa costituire un titolo equivalente a una concessione italiana non posseduta”. E’ quanto afferma il Tar Basilicata in una serie di sentenze con cui respinge i ricorsi intentati da gestori di CTD collegati al bookmaker anglo-maltese StanleyBet contro il mancato rilascio della licenza di pubblica sicurezza. Il giudice lucano ripercorre la giurisprudenza comunitaria, fino a arrivare alla sentenza Biasci, e conclude “sulla base della normativa interna, da ritenersi compatibile col diritto europeo, la qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza per lo svolgimento delle attività di raccolta delle scommesse”. E quindi afferma che le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in sede penale – che hanno dichiarato inapplicabili ai CTD le norme che puniscono la raccolta illegale di scommesse – non possano essere trasposte in maniera immediata nei giudizi amministrativi. Citando un’altra pronuncia della Cassazione, ribadisce infatti che “i riflessi della pronuncia comunitaria sul sistema penale non comportano automaticamente un riflesso e ancor meno l’illegittimità del sistema amministrativo delle autorizzazioni – concessioni”. E quindi puntualizza, “Eventuali discriminazioni a sfavore della Stanley derivanti dai bandi di concorso per le concessioni, come già detto, avrebbero dovuto a suo tempo essere autonomamente impugnate dianzi al giudice amministrativo e, quindi, le censure proposte col presente gravame, sono inammissibili”. In ogni caso, poi, a far valere le ipotetiche discriminazioni dovrebbero essere le compagnie madri, e non i gestori dei centri: “ferma restando la coerenza col diritto comunitario del monopolio statale e dell’esercizio della raccolta delle scommesse a mezzo di concessioni, l’eventuale contrasto fra le regole che disciplinano il rilascio delle concessioni, cioè i bandi, e il diritto comunitario lederebbe gli aspiranti concessionari, non coloro che, per operare quali intermediari della raccolta, devono far riferimento comunque ad un concessionario; l’eventuale contrasto, quindi, è irrilevante nei confronti di chi, come il ricorrente, intende operare quale intermediario rispetto alla ditta Stanley”. rg/AGIMEG