Scommesse, Tar Abruzzo: “Concessione imprescindibile per la raccolta di gioco”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha respinto il ricorso proposto da alcuni esercenti di Collecorvino, titolari di Centri trasmissione dati, ai quali era stata negata la licenza di pubblica sicurezza dal Questore di Pescara. “Nel sistema giuridico nazionale – si legge nelle motivazioni dei giudici – l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero richiede sia la concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sia l’autorizzazione di Pubblica sicurezza di cui all’art. 88, t.u.l.p.s. con la conseguenza che la licenza di cui al succitato art. 88 non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione che, in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”. I giudici abruzzesi si sono espressi con identico giudizio il mese scorso. lp/AGIMEG