Scommesse sportive e ippiche: nuove modalità di versamento dei saldi mensili. La determinazione integrale di ADM

Nuove modalità di versamento dei saldi mensili da parte dei concessionari. E’ quanto previsto in una nuova determinazione firmata dal Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Mario Lollobrigida. L’Agenzia nello specifico ha ritenuto necessario, al fine di rendere più agevole e fluida l’azione di controllo sulla tempestività e sulla esattezza dei versamenti, nonché la gestione delle entrate provenienti dai concessionari, introdurre – anche per i saldi mensili, in analogia con quanto avviene per il versamento dell’imposta unica – il versamento a mezzo modello F24 accise.

“A decorrere dal 3 febbraio 2025, la determinazione direttoriale del 17 novembre 2021, n. 432552, (che disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari, le modalità e i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario derivanti dalla gestione dei concorsi pronostici su base sportiva; della nuova scommessa ippica a totalizzatore; delle formule di scommessa ippica a totalizzatore organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell’Unione europea; del concorso pronostici su base ippica; delle scommesse ippiche d’agenzia. Con la determinazione in questione è stata introdotta la nuova disciplina dei flussi finanziari, a seguito della riforma del concorso pronostici totocalcio ndr.)  è così modificata: a. L’articolo 3 è sostituito come di seguito: Articolo 3 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell’undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell’ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo modello “F24 accise”, utilizzando il codice tributo “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.

L’articolo 8 è sostituito come di seguito: Articolo 8 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell’undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell’ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise, utilizzando il codice tributo “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.

L’articolo 13 è sostituito come di seguito: Articolo 13 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine del quinto giorno solare successivo alla chiusura del mese solare di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise utilizzando il codice tributo “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile ippico, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.Agenzie delle Dogane e dei Monopoli ADM

L’articolo 17 è sostituito come di seguito: Articolo 17 1. Il concessionario comunica, con le modalità definite da ADM, gli estremi del conto corrente bancario sul quale ADM, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale, effettua i versamenti dei fondi di cui ai precedenti articoli 5, 10 e 15.

L’articolo 18 è sostituito come di seguito: Articolo 18 1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo agli importi dovuti ad ADM di cui ai precedenti articoli 3 e 8, a mezzo del conto giudiziale annuale, contenente l’analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito a chiusura dell’esercizio finanziario. Il conto giudiziale è trasmesso direttamente al competente Ufficio di ADM, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato”.

QUI la determinazione integrale. cdn/AGIMEG