Nuove modalità di versamento dei saldi mensili da parte dei concessionari. E’ quanto previsto in una nuova determinazione firmata dal Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Mario Lollobrigida. L’Agenzia nello specifico ha ritenuto necessario, al fine di rendere più agevole e fluida l’azione di controllo sulla tempestività e sulla esattezza dei versamenti, nonché la gestione delle entrate provenienti dai concessionari, introdurre – anche per i saldi mensili, in analogia con quanto avviene per il versamento dell’imposta unica – il versamento a mezzo modello F24 accise.
“A decorrere dal 3 febbraio 2025, la determinazione direttoriale del 17 novembre 2021, n. 432552, (che disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari, le modalità e i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario derivanti dalla gestione dei concorsi pronostici su base sportiva; della nuova scommessa ippica a totalizzatore; delle formule di scommessa ippica a totalizzatore organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell’Unione europea; del concorso pronostici su base ippica; delle scommesse ippiche d’agenzia. Con la determinazione in questione è stata introdotta la nuova disciplina dei flussi finanziari, a seguito della riforma del concorso pronostici totocalcio ndr.) è così modificata: a. L’articolo 3 è sostituito come di seguito: Articolo 3 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell’undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell’ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo modello “F24 accise”, utilizzando il codice tributo “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.
L’articolo 8 è sostituito come di seguito: Articolo 8 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell’undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell’ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise, utilizzando il codice tributo “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.
L’articolo 13 è sostituito come di seguito: Articolo 13 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine del quinto giorno solare successivo alla chiusura del mese solare di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise utilizzando il codice tributo “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile ippico, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.
L’articolo 17 è sostituito come di seguito: Articolo 17 1. Il concessionario comunica, con le modalità definite da ADM, gli estremi del conto corrente bancario sul quale ADM, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale, effettua i versamenti dei fondi di cui ai precedenti articoli 5, 10 e 15.
L’articolo 18 è sostituito come di seguito: Articolo 18 1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo agli importi dovuti ad ADM di cui ai precedenti articoli 3 e 8, a mezzo del conto giudiziale annuale, contenente l’analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito a chiusura dell’esercizio finanziario. Il conto giudiziale è trasmesso direttamente al competente Ufficio di ADM, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato”.
QUI la determinazione integrale. cdn/AGIMEG