Scommesse, Sbordoni (Utis): ”L’Antitrust sta diventando decisiva in vista di questa nuova gara”

L’Antitrust sta diventando decisiva in vista di questa nuova gara. La rete del 2017 sarà infatti caratterizzata dalle indicazioni fornite dall’Autorithy a seguito degli stimoli ricevuti rispettivamente dall’Agenzia e da un’Associazione di settore. In primo luogo l’Antitrust è stata chiamata ad esprimere la “necessità/opportunità” di fissare un numero massimo di diritti assegnabili alle singole società pari al 20% dei 10mila negozi di gioco (2.000 unità,) e al 15% dei 5mila corner (750 per ciascun concessionario), numeri – si ricorda – previsti dalla Stabilità 2016.
Una disposizione, questa, che secondo l’Autorità avrebbe degli effetti paradossalmente contrari a quelli previsti; ed invero secondo l’Antitrust è «preferibile che sia la competizione in sede di gara a determinare l’assetto dell’offerta di mercato», mentre un tetto massimo finirebbe «per distorcere i meccanismi della gara» non consentendo di selezionare «i soggetti più efficienti e determinata la scala ottimale di attività delle imprese».
Un limite del 15-20% sarebbe «dimensionato proprio sulla attuale quota dei primi 5 operatori attivi nella commercializzazione» delle scommesse sportive e rischierebbe di favorire «il mantenimento dello status quo e il rilassamento della concorrenza tra i primi cinque operatori in sede di gara».
Si ricorda che nel bando Bersani del 2006 questo limite era previsto; un decennio fa il tetto era stato fissato per evitare gli abusi di posizione dominante, e si temeva che i “concessionari-big” potessero influenzare il mercato. Nel nuovo bando non vi sarà alcun limite, sperando che il mercato non subisca ancora l’influenza della rete illegale, che malgrado lo sforzo dei due condoni rischia di riprodursi, continuando ad operare indisturbata sul territorio grazie ai regolamenti comunali e le leggi regionali che tutto fanno meno che intervenire sulla loro attività illecita.
Ed ancora,  sempre l’Antitrust ha invitato ADM a far rimuovere tutti i vincoli contrattuali che impediscono la libera partecipazione degli attuali gestori al futuro bando di gara scommesse. Il tutto nasce da una segnalazione da parte di un’associazione di categoria che aveva invitato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad intervenire, in virtù dei propri poteri di vigilanza e controllo del comparto, per rimuovere le criticità della clausole contrattuali in materia di durata e rinnovo del contratto dei concessionari scommesse con i propri gestori.
Nell’adunanza del 4 agosto u.s., «l’Autorità ha deliberato di rilasciare un parere ai sensi  dell’articolo 22 della legge n. 287/90  nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel quale si invita tra l’altro l’Agenzia ad intervenire, in forza dei poteri di vigilanza e controllo alla stessa attribuiti, affinché siano risolte le criticità delle previsioni contrattuali in materia di durata e rinnovo presenti nei vigenti contratti tra i concessionari e i gestori dei negozi di giochi a base sport, che non risultino conformi alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) delle attuali convenzioni,  nonché ad attivarsi al fine di evitare che tali criticità siano replicate a seguito della futura gara per l’attribuzione della concessione dei giochi a base sport».
In particolare – ha commentato Sbordoni nell’ultimo numero di TS-La Scommessa – l’Autorità Garante ha evidenziato che devono essere rimosse le clausole contrattuali che «estendendo la durata del rapporto contrattuale tra concessionario e gestore oltre il periodo di vigenza dell’attuale concessione, rischiano sia di impedire la partecipazione alla futura procedura concorsuale di un elevato numero di gestori in grado potenzialmente di esercitare, al margine, una concorrenza anche sensibile in sede di gara, sia di ostacolare la mobilità dei gestori a valle della gara».
Adm, nel recepire il parere ricevuto ai sensi della richiamata norma, ha inviato lo scorso 13 ottobre una propria nota a tutti i concessionari scommesse invitandoli a «non stipulare, con i proprio gestori dei negozi, contratti la cui durata sia superiore a quella delle concessioni» e ad «attenersi alle disposizioni convenzionali in materia al fine di garantire rispetto dei principi fondamentali che inspirano l’attività di raccolta dei giochi pubblici».
In particolare, si legge nella nota, «la struttura dell’offerta del segmento della raccolta delle scommesse è inoltre destinata a mutare nel breve periodo in ragione dell’esito della procedura di gara di cui all’articolo 1 comma 392 della legge 208/2015 per l’attribuzione, ex novo, di tutte le concessioni e i diritti per la raccolta su rete fisica delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi incluse le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici».
Il monito dell’Autorithy verrà sicuramente recepito da tutti; sebbene in una comparazione d’interessi gli investimenti degli operatori effettuati con il “bando Monti” (che avrà vissuto solo 4 anni se la nuova gara verrà indetta nel prossimo anno), avranno avuto minor tempo di ammortamento rispetto a quelli del “bando Bersani”. lp/AGIMEG