Scommesse, pubblicata in Gazzetta Europea la sentenza Ince in materia di sanzioni applicate in Germania sull’intermediazione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la sentenza Ince con cui Corte di Giustizia ha dichiarato illegittime le sanzioni applicate dalla Germania nei confronti dei soggetti che effettuavano intermediazione nella raccolta di scommesse. La CGE ha vagliato la normativa tedesca prima e dopo il 2012, anno in cui è entrato in vigore il Trattato Federale che avrebbe dovuto liberalizzare in via sperimentale il mercato. Per il periodo precedente all’entrata in vigore del Trattato, secondo i giudici comunitariil principio di libera prestazione dei servizi impedisce che le autorità di uno Stato membro puniscano l’intermediazione effettuata per conto di un operatore titolare di una licenza in un altro Stato membro, quando l’obbligo di detenere un’autorizzazione si inscriva nell’ambito di un regime di monopolio pubblico che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione.

Per quanto riguarda invece il periodo successivo all’entrata in vigore del Trattato, la Corte ha affermato che la libera prestazione dei servizi osta a che uno Stato membro punisca l’intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive nel suo territorio effettuata per conto di un operatore titolare di una licenza in un altro Stato membro:

qualora il rilascio di un’autorizzazione all’organizzazione di scommesse sportive sia subordinato all’ottenimento, da parte di detto operatore, di una concessione sulla base di una procedura di assegnazione di concessioni come quella in discussione, se e in quanto l’Amtsgericht Sonthofen constati che tale procedura non rispetta i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione della nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, e

quando, nonostante l’entrata in vigore di una norma nazionale che consente il rilascio di concessioni ad operatori privati, le disposizioni istituenti un regime di monopolio pubblico sull’organizzazione e sull’intermediazione delle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrarie al diritto dell’Unione, abbiano di fatto continuato a trovare applicazione.

 

Di seguito il dispositivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

1) L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità sanzionatorie di uno Stato membro puniscano l’intermediazione, senza autorizzazione, di scommesse sportive effettuata da un operatore privato per conto di un altro operatore privato, il quale sia sprovvisto di un’autorizzazione per l’organizzazione di scommesse sportive in questo Stato membro ma sia titolare di una licenza in un altro Stato membro, qualora l’obbligo di detenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive si inscriva nell’ambito di un regime di monopolio pubblico che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione. L’articolo 56 TFUE osta ad una siffatta applicazione di sanzioni anche nel caso in cui un operatore privato possa, in teoria, ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive, nella misura in cui la conoscenza della procedura di rilascio di tale autorizzazione non sia garantita e il regime di monopolio pubblico sulle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione, abbia continuato ad esistere malgrado l’adozione di detta procedura.

2) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretato nel senso che il progetto di una legislazione regionale, che mantenga in vigore, a livello della regione di cui trattasi, le disposizioni di una normativa comune alle differenti regioni di uno Stato membro giunta a scadenza, si trova assoggettato all’obbligo di notifica previsto dal citato articolo 8, paragrafo 1, qualora detto progetto contenga regole tecniche ai sensi dell’articolo 1 della medesima direttiva, di modo che la violazione di questo obbligo comporta l’inopponibilità delle summenzionate regole tecniche nei confronti di un singolo nell’ambito di un procedimento penale. Tale obbligo non viene meno per il fatto che la suddetta normativa comune fosse stata in precedenza notificata alla Commissione allo stato di progetto in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola e prevedesse espressamente la possibilità di una proroga, della quale però non è stato fatto uso.

3) L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro punisca l’intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive nel suo territorio effettuata per conto di un operatore titolare di una licenza per l’organizzazione di scommesse sportive in un altro Stato membro:

— qualora il rilascio di un’autorizzazione all’organizzazione di scommesse sportive sia subordinato all’ottenimento, da parte di detto operatore, di una concessione sulla base di una procedura di assegnazione di concessioni, come quella in discussione nel procedimento principale, se e in quanto il giudice del rinvio constati che tale procedura non rispetta i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione della nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, e

— quando, nonostante l’entrata in vigore di una norma nazionale che consente il rilascio di concessioni ad operatori privati, le disposizioni istituenti un regime di monopolio pubblico sull’organizzazione e sull’intermediazione delle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrarie al diritto dell’Unione, abbiano di fatto continuato a trovare applicazione.