Le associazioni private non possono essere considerate “luoghi sensibili”, diversamente il distanziometro potrebbe portare ad esiti “paralizzanti” di un’attività economica lecita, con conseguenti possibili profili di incostituzionalità. Il Tar Puglia Lecce – Sezione Terza ha accolto un ricorso contro il provvedimento con cui il Questore di Lecce ha rigettato un’istanza relativa alla richiesta di licenza per il trasferimento dell’esercizio di un punto di raccolta scommesse in quanto avrebbe violato la distanza di 500 metri – prevista dalla legge regionale pugliese – da una associazione sportiva privata. I giudici sottolineano come “la norma regionale appare riferirsi – con carattere di tassatività – a luoghi (tendenzialmente) aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi pubblici o, comunque, attività di primario rilievo pubblicistico; non sembra, quindi, che l’articolo 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013 includa nel novero dei cosiddetti ‘luoghi sensibili’ anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile); inoltre, considerato pure che il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare (nei più disparati settori), l’opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti ‘paralizzanti’ dell’attività economica, come quella svolta dalla ricorrente (comunque, lecita), con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima. Nella fattispecie concreta in esame, il ‘Centro di danza’ gestito dall’Associazione Sportiva Dilettantistica controinteressata, essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cosiddetti ‘siti sensibili’ della Legge Regionale n. 43/2013”. Per questo motivo il TAR “ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla parte ricorrente, accoglie la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, la seconda udienza pubblica della Sezione del mese di marzo 2020”. lp/AGIMEG