Niente 88 Tulps per chi ha profili di condotta penalmente rilevanti. Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso contro l’ordinanza cautelare del Tar Piemonte (Sezione Seconda) in merito al provvedimento del Questore della Provincia di Alessandria di rigetto dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS per l’esercizio dell’attività di “raccolta scommesse – VLT”. “La peculiarità della fattispecie, che prevede l’autorizzazione di attività altrimenti sanzionate penalmente in relazione al disvalore rispetto alle previsioni degli artt. 1 e 4 della Costituzione, al pericolo di violazione dei diritti degli utenti e di dipendenza ed ai rischi di connessioni con il mondo della criminalità organizzata, ad esempio per attività di riciclaggio, impone una stringente verifica della affidabilità desumibile dalla complessiva condotta tenuta dal richiedente nel tempo, in particolare ove la stessa condotta abbia evidenziato profili penalmente rilevanti come nella fattispecie in esame” e ritenuto, sulla base di una valutazione propriamente cautelare, “che assume rilievo nel valutare il periculum il mancato rispetto delle distanze legali”, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello. lp/AGIMEG