In tema di attività di raccolta scommesse, è illegittimo l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi fondato sull’applicazione congiunta del Dpr 600/1973 e della Legge di Stabilità 2011 in materia di accertamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, in caso di cessazione dell’attività di impresa e di sequestro dei terminali di gioco. Sono queste le conclusioni della Commissione tributaria regionale della Puglia, che ha rigettato l’appello proposto dalla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate di Bari, condannandola alla rifusione delle spese, contro la sentenza di primo grado della Ctp di Bari con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente. La vicenda – come si legge su Il Sole 24 Ore – scaturiva da un avviso di accertamento avente a oggetto un maggior reddito d’impresa ai fini Irpef contestato al gestore di un’attività di raccolta scommesse. Il contribuente ha dimostrato che nel periodo d’imposta oggetto di accertamento aveva subito il sequestro delle apparecchiature che costituivano le immobilizzazioni materiali attraverso le quali veniva esercitata l’attività e che pertanto aveva cessato l’attività di impresa. Per questo motivo i giudici della Ctr hanno ribadito che le motivazioni addotte dal contribuente risultavano idonee a dimostrare che nel periodo di imposta non fosse stata svolta attività di raccolta di scommesse. Pertanto le maggiori imposte accertate risultavano non dovute. lp/AGIMEG