E’ legittima la decisione del Questore che nega l’autorizzazione 88 Tulps al titolare di un Centro che ha aderito alla sanatoria, ma che risulta essere inaffidabile e comunque manca dei requisiti necessari. E’ quanto ha stabilito il Tar Calabria respingendo il ricorso del titolare di un Centro Trasmissione Dati collegato ad un bookmaker estero che ha aderito alla sanatoria.
A deporre a sfavore dell’esercente le argomentazioni esposte nel quale si dà atto che un prossimo congiunto del ricorrente è rimasto coinvolto in vicende giudiziarie per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dalle informative di Polizia emerge anche che il ricorrente risulta essere stato frequentemente controllato in compagnia di persone, nominativamente indicate, che annoverano gravi precedenti penali e di polizia, fra cui ricettazione, favoreggiamento, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione per delinquere, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rissa, lesioni personali, omicidio colposo, produzione e traffico di sostanze stupefacenti. lp/AGIMEG