“La disciplina normativa intervenuta in materia (di minimi garantiti ndr), nella sua evoluzione – come dettata dal decreto legge n. 223 del 2006 prima e dal decreto legge n. 16 del 2012 poi – è chiara nel manifestare la volontà del Legislatore di procedere ad una ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni storiche che risponda all’esigenza di un complessivo riequilibrio delle stesse a fronte del mutato assetto del settore, che ha inciso sulla sostenibilità delle condizioni economiche delle concessioni storiche”. Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato da Snaitech S.p.A per l’annullamento della Nota AAMS – Ufficio Regionale Toscana e Umbria, prot. n. 0045235 del 2 novembre 2010, “con le quali è intimato a SNAI S.p.A. il versamento delle rate scadute delle integrazioni alle quote di prelievo, a titolo di minimi garantiti, per il biennio 2000-2002, relativamente a 9 concessioni di gioco ippico.
Per i giudici “le nuove determinazioni (…) hanno fatto venir meno l’efficacia delle corrispondenti pattuizioni contenute nelle convenzioni originarie, determinando l’estinzione di ogni ulteriore obbligazione siccome collegata all’assetto previgente. La revoca delle concessioni ippiche storiche, quali sono quelle delle ricorrenti, ha, per altro e sotto altro aspetto, sostanziato un evento sopravvenuto ed estraneo alla sfera di controllo delle parti che ha inciso sulla causa della nuova convenzione (imperniata sul riconoscimento del debito e correlativa rateizzazione, funzionalmente collegati al prolungamento del titolo sino al 2011, anche al fine di far conseguire gli utili derivanti dall’attività de qua, che sarebbero stati utilizzati in parte anche per ripianare la debenza passata), impedendone il normale funzionamento e così determinando l’estinzione delle originarie obbligazioni. Già sotto tale profilo, gli atti gravati appaiono illegittimi”.
“Si deduce – prosegue il Tar – che era onere dell’amministrazione riallineare e ricondurre ad equità ed equilibrio corrispettivo il rapporto in essere tra le parti, anche e soprattutto sotto il profilo dei maturati debiti in capo ai concessionari. Adempimento che, tuttavia, l’amministrazione ha mancato di porre in essere; anzi agendo (…) per il recupero ‘secco’ del debito afferente le annualità di cui si verte”. In conclusione il ricorso Snaitech è fondato e di conseguenza la domanda annullatoria deve essere accolta. lp/AGIMEG