Scommesse ippiche: subemendamento FI, indennizzo risarcitorio dell’1,90% sul volume di incasso di ciascuna agenzia dal 2000 e per tutta la durata della concessione

Un indennizzo risarcitorio ai concessionari o aventi causa pari alla percentuale dell’1,90% sul volume di incasso di ciascuna agenzia a decorrere dall’anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione. E’ quanto prevede un subemendamento di Forza Italia, presentato all’emendamento dei Relatori sul riordino del settore dei giochi. Ecco il testo integrale del subemendamento:

“Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di consentire l’estinzione dell’ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l’insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente limitare l’esposizione finanziaria derivante da condanne la risarcimento del danno:
a) ai sensi dell’articolo 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n 44 così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n 169 relative agli anni dal 2006 al 2012;
b) il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l’ADM, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale e internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell’1,90% sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall’anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l’importo riconosciuto è erogato a valere sulle risorse del comma 5-ter o può essere compensato in caso di degenza di quote di prelievo risulanti dall’applicazione del punto 1 del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questa potrà essere rattizzata in un numero massimo di 72 rate mensili;
5-ter. Al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si coordineranno con l’associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, nel limite di 150 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, valutate in 70,2 milioni di euro per l’anno 2019, nonché mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come incrementato dal comma 2 dell’articolo 90, pari a 78,8 milioni di euro per l’anno 2019”. lp/AGIMEG