Scommesse ippiche, Cassazione boccia la richiesta di risarcimento a Mef e Mipaaf dei concessionari del 1999. Dovevano rivolgersi a Aams e Unire

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione respinge il ricorso intentato da una serie di agenzie ippiche per ottenere un risarcimento dai Ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura: le agenzie, dopo aver partecipato alla gara del 1999, hanno poi raccolto volumi di scommesse fortemente inferiori alle attese (ad esempio per la forte presenza di operatori illegali, o per la mancata autorizzazione di alcuni canali di raccolta). In sostanza le agenzie accusano i Ministeri di non aver contrastato adeguatamente questi fattori, di qui la richiesta di risarcimento. Per la Cassazione tuttavia il ricorso andava intentato contro l’Aams (oggi ADM) e l’Unire (oggi disciolto e riassorbito in buona parte nel Mipaaf), e non direttamente contro i Ministeri, anche se poi le due agenzie dipendevano direttamente dai Dicasteri stessi.

La vocenda ha un lungo percorso processuale, nel 2007, con i lodo arbitrale i Ministeri sono stati condannati a corrispondere alle agenzie un aggio superiore a quello previsto originariamente (venne portato al 6,5%, per un periodo di due anni e mezzo). La Corte d’Appello di tuttavia nel 2015 ha annullato il lodo, appunto sostenendo che le agenzie avrebbero dovuto chiamare in causa Aams e Unire.

La Cassazione adesso conferma questa sentenza: ad esempio quando è stata creata l’Aams, le sono stati trasferiti “tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze”. Di conseguenza, il Mef “non è più legittimato attivo e passivo con riguardo ai rapporti sostanziali, e, quindi, ai processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie” e la “legittimazione processuale” spetta “esclusivamente a tali agenzie”. In altre parole, la legittimazione processuale “spetta esclusivamente all’agenzia, con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi qualificare come proposta avverso il soggetto non legittimato la domanda azionata nei confronti del Ministero”. lp/AGIMEG