In sede di Riesame a Messina il Collegio ha accolto con ordinanza la tesi dei legali BetuniQ, dissequestrando il materiale informatico sottoposto a vincolo reale. Il Collegio, il cui compito, in tale sede, era quello di delibare se il fatto contestato fosse configurabile quale fattispecie astratta di reato, in termini di sommarietà e provvisorietà, non ha censurato il comportamento fattuale bensì in sostanza, la ipotesi formulata dal pm, che non ha tenuto conto, secondo il Tribunale, di quanto rilevato in fase di indagini rilevato dalla difesa sull’esistenza della fattispecie. Così si legge nel provvedimento: “non appare invero, nel caso di specie, ricorrere il Fumus commissi delicti in ordine alla fattispecie di cui all’art 4 “.
Dopo un excursus giurisprudenziale e normativo il Collegio ha ritenuto di dover aderire all’orientamento della Suprema Corte secondo cui l’attività di accettazione e di raccolta scommesse svolta senza i provvedimenti autorizzatori prescritti dalla normativa interna, ma per conto di società autorizzate alla gestione delle scommesse in altro stato Membro, non integra gli estremi del reato di cui all’art 4 L 401/89. Il Collegio infatti, in linea con i principi comunitari della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi possono essere limitate solo da finalità di controllo per motivi di ordine pubblico e sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità. Il giudice Nazionale pertanto deve operare considerando la fattispecie concreta.
Invero, il ricorso al meccanismo disapplicativo della normativa nazionale in forza degli obblighi assunti dallo Stato italiano nei confronti della Comunità Europea può intervenire solo all’esito di un accorto vaglio circa la sussistenza di una discriminazione patita dalla società estera in Italia. In merito, osserva nel provvedimento, il Collegio, “che la Legge n.44 del 2012 ( cd. Bando Monti) ripropone per i nuovi concessionari alcuni dei profili di discriminazione più rilevanti, già evidenziati e portati al cospetto della Corte di Giustizia , che creano pertanto una situazione si sostanziale svantaggio nei confronti degli operatori comunitari. Per tali motivi la Società maltese proponeva ricorso al Tar Lazio , con il quale impugnava il Bando Monti , ritenendo che le relative clausole fossero già di per sé ostative alla partecipazione di operatori diversi dai concessionari tradizionali. La difesa ha inoltre dimostrato , allegando idonea documentazione, di avere partecipato alla gara indetta , venendone appunto esclusa. … Non può allora , in questi termini, ritenersi sussistente il fumus commissi delicti in ordine alla fattispecie di reato contestata, posto che le scommesse sono state accettate e raccolte da soggetto che pur non disponendo dell’autorizzazione di cui all’art 88 TULPS , ha agito per conto di società avente sede in altro Stato membro che, come già evidenziato, ha partecipato alla gara ed ha altresì impugnato il bando ritenendolo discriminatorio , e pertanto ha integrato quelle condizioni previste dalla Corte di Giustizia per attivare lo strumento per la disapplicazione della norma incriminatrice”.
Per tali motivi, sono state accolte pienamente le tesi difensive della BetuniQ .
Altro provvedimento favorevole in Sicilia a Caltanissetta sulla sussistenza in astratto dei presupposti di legge per l’applicabilità della misura. Ne caso di specie, “Niente backup, nessuna copia informatica dei dati esistenti al momento del sequestro non permette , in applicazione dell’art 254 bis c.p.p. , la possibilità di espletare ulteriori accertamenti sull’apparecchio”.
È quanto rilevato dal Pm di Caltanissetta che, nella giornata del 2 dicembre u.s., non ha convalidato il sequestro di un computer utilizzato per la raccolta delle scommesse perché non rispettato il dettato normativo dell’art 254 bis c.p.p. Il Pubblico Ministero, pertanto, in considerazione delle indagini che si svolte in merito alle imputazioni ex art 17, comma I Tulps; art 4 L 1989 n 401 , e art 88 Tulps , laddove sarebbe necessaria una valutazione pratica della commissione del reato, ha decisi di restituire all’avente diritto il materiale informatico, procedendo anche in questo caso al dissequestro.
“BetuniQ – si legge in una nota della società – è soddisfatta per le vittorie in ambito penale ed attende fiduciosa i risultati anche in ambito amministrativo. La Uniq Group Ltd ha impugnato l’ultimo bando di concessione ( bando Monti) il cui merito deve essere ad oggi discusso, al Consiglio di Stato”. lp/AGIMEG