“Gli appellati hanno depositato in giudizio copia dell’autorizzazione rilasciatagli ex art. 88 del TULPS dal Questore di Genova – dopo che la società SKS365 Group GmbH aveva aderito alla procedura di regolarizzazione ex art. 1, comma 643, della legge 190/2014, con conseguente possibilità di svolgere attività di raccolta scommesse mediante una rete di 1.000 punti di raccolta, versando all’Erario la somma prevista”. Una volta aderito alla sanatoria è da considerare lecita l’attività degli ex ctd. E’ quanto conferma il Consiglio di Stato, che è entrato nel merito su un ricorso presentato dal titolare di una sala al quale era stato negato l’88 Tulps dalla questura di Genova. Lo stesso aderiva alla rete di Sks, che ha messo in regola circa mille punti partecipando alla sanatoria (legge 190/2014). “Da ciò – spiegano i giudici – sembra potersi desumere che l’Amministrazione appellante non abbia più un interesse attuale alla decisione del merito, in quanto concernente la spettanza di un titolo autorizzatorio ormai altrimenti rilasciato all’istante. lp/AGIMEG