Mercoledì 13 aprile si terrà presso la Corte di Giustizia europea l’udienza per la trattazione orale della causa “Politanò”, accusato dall’autorità giudiziaria italiana di avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione o licenza per conto di un allibratore straniero, la UniqGroup LTD, società maltese. In Italia, l’esercizio delle scommesse senza la predetta licenza o autorizzazione costituisce reato («esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa», previsto dall’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato una questione pregiudiziale evidenziando che la società maltese potrebbe essere stata illegittimamente esclusa dalla gara per il rilascio delle concessioni tenutasi a livello nazionale, sicché l’accusa nei confronti del signor Politanò potrebbe rivelarsi ingiusta. In effetti, nel caso di specie, la Uniqgroup LTD era stata esclusa nonostante avesse presentato regolare domanda di partecipazione, in ragione della ritenuta assenza dell’attestazione della capacità economico finanziaria da parte di “due” istituti bancari; capacità finanziaria che non sarebbe stata indicata in modo evidente nell’unica dichiarazione presentata.
La direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici sancisce tre criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria, oltre che un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”. Poiché il caso di specie riguarda una procedura di selezione a livello comunitario, il Giudice del Rinvio chiede se, ove fossero messi a confronto operatori di gioco appartenenti a Paesi diversi, debbano essere rispettati i criteri di cui alla citata direttiva. lp/AGIMEG