Con sentenza di proscioglimento immediato, il Gip del Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata ai danni di un CTD collegato a PlanetWin365. Il Gip – secondo quanto riferisce lo stesso bookmaker – è entrato nel merito della contestazione elevata a carico dell’indagato, ritenendo superata – sia dalla società austriaca SKS365 Group GmbH, sia dal gestore – la verifica sui requisiti di affidabilità necessari a tutelare l’ordine pubblico. Il Giudice, inoltre, ha tenuto in considerazione la concessione dei Monopoli di Stato che SKS365 si è aggiudicata, concludendo che l’attività esercitata dal bookmaker non leda l’ordine pubblico. E ancora, nel provvedimento si ricorda che il titolare del CTD aveva già in precedenza ottenuto una autorizzazione di Polizia ex art. 88 TULPS, anche se questa era stata rilasciata per l’attività svolta per conto di un diverso concessionario. La licenza dimostra il possesso dei requisiti di affidabilità del gestore: “l’eventuale violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Questura di Catania, potrà semmai rilevare su un profilo amministrativo e non penale”. Di conseguenza ha disposto il non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”. lp/AGIMEG