Scommesse: finita udienza in corte costituzionale su tassazione Ctd. Sentenza entro 2 mesi. Ecco tutti gli interventi

Si è appena conclusa l’udienza di fronte alla Corte Costituzionale in cui si è discusso della legittimità della norma, contenuta ‎nella Stabilità 2011, che assoggetta al prelievo sulle scommesse anche i centri trasmissione dati collegati ai bookmaker senza concessione. La Corte ha trattenuto la causa in decisione, la sentenza è attesa nell’arco di due mesi, potrebbe arrivare comunque nel giro di alcune settimane. gr/AGIMEG

Scommesse, Avv. Stato De Socio: “Impossibile equiparare Ctd a operatori legali”

“Le sentenze della Corte di Giustizia riguardavano singole norme dei vari bandi, la portata espansiva che la difesa di Stanley gli ha attribuito va ridimensionata. E pertanto non si può equiparare l’operatore senza concessione a quello che invece ha vinto una gara”. Lo ha detto l’avvocato di Stato Gianna Maria De Socio nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale difendendo la legittimità ‎della norma che addossa il prelievo fiscale sulle scommesse ai Ctd. L’avvocato di Stato ha quindi ricordato che la normativa sulle scommesse è stata studiata per scongiurare rischi di infiltrazioni criminali in un settore particolarmente esposto. Uno degli strumenti studiato è il collegamento al totalizzatore nazionale, che consente la registrazione in tempo reale di ogni singola puntata. “Il mancato collegamento impedisce il controllo. E’ possibile un accertamento ispettivo, ma questo non equivale al collegamento. Insomma c’è un’indubbia differenza tra il mercato legale, e quello non autorizzato”. E passando alla norma fiscale della Stabilità 2011: “la situazione dei Ctd è diversa da quella delle agenzie regolari, e non si può sostenere quindi che visto che – per gli operatori legali – il prelievo viene pagato dalle compagnie madri, lo stesso dovrebbe accadere per gli operatori paralleli”. L’avvocato di Stato ha quindi sottolineato che i Ctd hanno una certa autonomia nell’organizzazione dei locali, nel modo in cui viene effettuata l’offerta, nel procacciare la clientela: “di certo non hanno la possibilità di variare le quote, e quindi non possono scaricare la tassa sul giocatore, ma comunque hanno un ruolo determinante nel modo in cui viene effettuata l’offerta, e sulla determinazione del volume d’affari”. gr/AGIMEG

Scommesse, avv. Ferrero: “Applicazione retroattiva del tributo equivale a una sanzione”

“L’applicazione del tributo in via retroattiva – secondo la giurisprudenza – viene equiparato a una sanzione penale. E questo si inserisce in un quadro normativo che ha cercato di reprimere il fenomeno dei Ctd”. Lo ha detto l’avv. Ferrero (legale di Stanley) nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale sulla tassazione dei Ctd. Ferrero ha quindi concluso sostenendo che sia illegittimo equiparare il ctd al bookmaker sotto il profilo fiscale. gr/AGIMEG

Scommesse, Avv. Jacchia: “CTD non hanno alcun potere nella gestione delle scommesse. Illegittimo equipararli a un bookmaker”

“La differenza tra bookmaker e ricevitore sta nel fatto che è il primo a gestire la scommessa, mentre il secondo non ha alcun potere in merito”‎. Lo ha detto l’avv. Jacchia, nel corso dell’udienza in Corte Costituzionale sulla legittimità della norma – contenuta nella Stabilità 2011 – che impone ai Ctd di pagare il prelievo sulle scommesse raccolte per conto del bookmaker. E replicando all’avvocatura di Stato, secondo cui questa norma è l’unica soluzione per arrivare alla riscossione del tributo: “I ctd che vengono controllati forniscono i dati delle scommesse raccolte. Inoltre grazie al pignoramento verso terzi, sarebbe possibile pignorare le somme che il ctd trasferisce al bookmaker”. gr/AGIMEG

Scommesse, Corte Costituzionale, ‎Avv. Agnello: “Oggi ultima battaglia di una guerra che dura da 17 anni”

‎”Quest’udienza è il termine di un percorso – quello di Stanley – durato 17 anni”. ‎Lo ha detto l’avv. Daniela Agnello, legale di Stanley, nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale in cui si è discusso della legittimità della norma – contenuta nella Stabilità 2011 – che impone ai Ctd di pagare il prelievo sulle scommesse raccolte in favore delle scommesse. La questione ruota intorno al fatto che il centro, ai fini fiscali, viene trattato alla pari del bookmaker, in sostanza pur percependo un semplice aggio sulla raccolta trasmessa al bookmaker, è tenuto a pagare il prelievo sull’intera raccolta. “I ctd hanno subito una serie di processi penali, ma dopo 3 sentenze della Corte di Giustizia e 1300 sentenze di assoluzione passate in giudicato, l’offensiva è passata sul fronte amministrativo e fiscale”. E sulla norma fiscale “Il centro percepisce un aggio tra il 3 e il 4 per cento della raccolta, ma adesso deve pagare un prelievo tra il 4 e il 7 per cento. Che capacità ha di pagare questo prelievo? Non ha alcuna possibilità di traslare il prelievo sul giocatore, visto che non è lui a stabilire le quote”. Ha quindi replicato alle memorie dell’avvocatura di Stato, secondo cui il Centro dovrebbe stipulare un contratto con il bookmaker in modo da addossare il prelievo a quest’ultimo: “ma la norma del 2011 ha efficacia retroattiva”. Ha quindi ricordato le sentenze della CGE sostenendo che a raccolta effettuata da un CTD non debba essere considerata illegale, e ha quindi sottolineato le differenze tra l’agenzia di un concessionario e un Ctd “nel primo, il prelievo viene pagato dalla compagnia madre. Nel secondo dal centro”. E quindi, ha ricordato che comunque la Stanley versa il prelievo previsto a Malta, in base alle norme locali. gr/AGIMEG