Svolta clamorosa per quanto riguarda il mercato delle scommesse. Con l’emendamento che segue sarà possibile, per i soggetti che già oggi operano nel settore ma senza concessione statale, ma anche per quelli che intendono entrare nel mercato, regolarizzare la propria posizione pagando una quota di 6.000 euro l’anno per singolo punto ed aderendo al disciplinare di raccolta delle scommesse predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ecco il testo integrale dell’emendamento presentato dai senatori di AP-CpE-NCD, Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor e Conte:
“All’art. 90, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2.bis – Al fine di assicurare che il mercato delle scommesse con vincite in denaro su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, come definito dalla gara prevista dal precedente comma 2, sia effettivamente accessibile senza discriminatorietà di fatto anche per soggetti attualmente non titolari di concessione per le scommesse o di abilitazione di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è consentito a soggetti non ancora collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di operare la raccolta delle scommesse nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della presente legge e l’avvio delle concessioni assegnate a seguito della gara di cui al precedente comma 2. A tal fine:
a) entro il 31 gennaio 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dispone le regole per l’assegnazione di fino a 3.500 autorizzazioni all’apertura di punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, in favore sia di soggetti che di fatto già raccolgono scommesse, pur privi di qualsiasi autorizzazione, sia di soggetti che attualmente non raccolgono né direttamente né indirettamente scommesse e che, possedendo requisiti analoghi a quelli previsti per gli attuali concessionari delle scommesse, intendano esercitare la raccolta in vista dell’eventuali successiva partecipazione alla gara di cui al precedente comma 2. Le regole per l’assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che di fatto già esercitano la raccolta di scommesse, saranno analoghe a quelle definite nelle procedure di regolarizzazione previste all’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, includendo un ulteriore obbligo di previsione della precisa localizzazione dei punti di vendita già operativi al 31 ottobre 2017, per i quali si richiede l’autorizzazione. Le regole per l’assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che non esercitano la raccolta di scommesse né direttamente né indirettamente, devono contenere i requisiti soggettivi richiesti e le modalità previste al fine della loro verifica. Ciascun soggetto dovrà indicare inoltre il numero delle autorizzazioni richieste; il costo di ciascuna autorizzazione è di euro 6.000 (seimila) annuali;
b) entro il 31 marzo 2018, i soggetti interessati dovranno presentare la documentazione indicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
i. dapprima, ai soggetti che, pur privi di qualsiasi autorizzazione, di fatto già esercitano la raccolta di scommesse;
ii. successivamente, per le autorizzazioni rimaste disponibili sottraendo alle 3.500 autorizzazioni previste alla lettera a) quelle assegnate all’alinea i., ai soggetti che attualmente non esercitano la raccolta di scommesse; qualora le autorizzazioni complessivamente richieste da tali soggetti risultino essere superiori alle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni dovranno essere assegnate riducendo quelle richieste in misura proporzionale alla disponibilità;
d) il rilascio dei titoli abilitativi delle autorizzazioni assegnate, è subordinato alla sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché alla presentazione di un documento che attesti l’avvenuto pagamento di euro 6.000 per ciascuna autorizzazione; le modalità di pagamento sono definite dall’Agenzia in analogia a quanto definito all’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 90;
e) il rilascio del titolo di cui all’articolo 88 del Tulps (regio decreto n. 773 del 1931) da parte della Questura territorialmente competente avviene al momento della presentazione del titolo abilitativo di cui alla precedente lettera d); per i soggetti che di fatto già esercitano la raccolta di scommesse, il mancato rilascio dello stesso comporta la perdita del titolo di cui alla lettera d)”. es/AGIMEG