“Gli articoli 49 TFUE e seguenti, nonché 56 TFUE e seguenti, devono essere interpretati nel senso che possono ostare a una clausola, contenuta in uno schema di convenzione di concessione ai sensi del diritto nazionale applicabile, la quale preveda l’obbligo, per un concessionario, di cedere l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco all’atto della cessazione dell’attività di un concessionario per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca”. Sono le conclusioni dell’avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea Nils Wahl sulla causa Laezza. Wahl specifica che “Per escludere tale ipotesi, spetta segnatamente al giudice del rinvio verificare che tale obbligo di cessione:
– sia giustificato da motivi di interesse legittimo, il che implica un esame circostanziato dei motivi dedotti al riguardo dall’autorità pubblica concedente a sostegno di tale misura;
– sia idoneo a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di interesse legittimo perseguito, il che rende necessario, nel caso in cui risulti che l’autorità pubblica concedente persegue un obiettivo di continuità del funzionamento delle reti autorizzate di gioco, che il giudice verifichi che detto obiettivo venga perseguito in maniera coerente e non discriminatoria, e
– sia proporzionato rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito, ossia che esso non venga imposto arbitrariamente e non ecceda quanto necessario alla realizzazione di tale obiettivo. L’esame della proporzionalità implica in particolare un esame del valore venale delle attrezzature interessate da detta cessione”.
Di seguito il testo integrale delle conclusioni. rg/AGIMEG