Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che aveva confermato la validità del provvedimento del Comune di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, che prevedeva la chiusura o la delocalizzazione dell’attività a causa del mancato rispetto delle distanze minime da una scuola, ovvero uno dei luoghi previsti dalle normative.
La parte appellante – difesa dall’avvocato Cino Benelli – ha prodotto una consulenza tecnica di parte, nel caso di specie il percorso pedonale fra la propria sala scommesse e la citata scuola, ove effettuato tenendo conto delle norme del codice della strada, misurerebbe nell’ipotesi meno favorevole 523 metri, e quindi più di 500.
Il Collegio precisa che “è corretto quanto sostiene la parte appellante, ovvero che il percorso pedonale più breve, rilevante ai sensi della normativa regionale per determinare se l’esercizio considerato sia o no a distanza consentita, va calcolato nel rispetto delle norme del codice della strada, e in particolare dell’art. 190 sopra riportato, concernente la circolazione dei pedoni”.
Nel caso di specie, “la ricostruzione dello stato dei luoghi contenuta nella perizia di parte sopra citata in particolare non è stata contestata. In base a tale ricostruzione, bisogna allora concludere che il percorso pedonale è stato calcolato dal Comune intimato senza rispettare l’art. 190 citato“.
Per questi motivi l’appello è fondato e il Consiglio di Stato lo accoglie e per effetto di tale decisione vengono annullati i provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG