Scommesse e pubblicità, al Senato due ddl opposti: Paganella (Lega) propone di abrogare il divieto del Decreto Dignità, definendo nuovi limiti orari e contenuti della pubblicità delle scommesse sportive, Pirondini (M5S) chiede di rafforzarlo

Due disegni di legge presentati al Senato a tre giorni di distanza propongono interventi di segno opposto sulla pubblicità delle scommesse sportive. Il ddl n. 1973, d’iniziativa del senatore Paganella (Lega), punta ad abrogare il divieto generale previsto dal Decreto Dignità e ad affidare all’AGCOM la definizione di nuovi limiti. Il ddl n. 1980, presentato dal senatore Luca Pirondini (M5S), propone invece di ampliare le fattispecie comprese nello stesso divieto.

I due provvedimenti intervengono anche sulle risorse generate dalle scommesse. Il ddl Paganella propone di aumentare del 2,5% le aliquote dell’imposta unica e di destinare le maggiori entrate a un nuovo Fondo per lo sport di base e giovanile. Il testo Pirondini prevede invece di destinare a progetti legati al calcio una quota dei ricavi generati dalle scommesse sportive.

Il ddl n. 1973 contiene inoltre nuove disposizioni sul match fixing, sull’uso di informazioni riservate per effettuare scommesse e sulla responsabilità degli enti per alcuni reati legati allo sport e al betting.

Ddl Paganella: proposta di abrogare il divieto generale

Il ddl Paganella, comunicato alla Presidenza del Senato il 20 luglio 2026, contiene “Disposizioni per il rilancio del sistema sportivo italiano“. L’articolo 7 propone di abrogare l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018: si tratta della disposizione del Decreto Dignità che vieta pubblicità e sponsorizzazioni, dirette e indirette, relative a giochi o scommesse con vincite in denaro.

Resterebbero ferme le norme a tutela dei minori previste dal decreto legislativo n. 208 del 2021 e i poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L’AGCOM dovrebbe adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, una delibera per stabilire i limiti orari e di contenuto della pubblicità delle scommesse sportive. L’Autorità dovrebbe definire anche gli obblighi di inserimento dei messaggi sul gioco responsabile.

Il ddl non propone quindi una pubblicità senza regole, quanto più il superamento del divieto generale vigente e la sua sostituzione con una disciplina affidata all’AGCOM.

Aumento del 2,5% dell’imposta unica sulle scommesse

Il ddl Paganella istituisce poi il Fondo per lo sport di base e giovanile. Il Fondo sarebbe articolato in sezioni separate per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate riconosciute dal CONI o dal Comitato italiano paralimpico. Le singole sezioni corrisponderebbero alle discipline sportive oggetto delle scommesse dalle quali provengono le risorse.

A partire dal 1° gennaio 2027, le aliquote dell’imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa verrebbero dunque incrementate del 2,5%. La misura riguarderebbe sia la raccolta sulla rete fisica sia quella a distanza. 

Le maggiori entrate accertate derivanti dalla misura sarebbero destinate ad alimentare il Fondo. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrebbe definire le modalità di attuazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Al Fondo anche confische e sanzioni

Il Fondo verrebbe alimentato anche con risorse derivanti dal contrasto agli illeciti che interessano lo sport e le scommesse. Il ddl vi destinerebbe infatti somme di denaro, valori mobiliari e proventi ricavati dalla vendita o dalla liquidazione di beni sequestrati o confiscati nell’ambito di procedimenti penali relativi a specifici reati.

Tra questi figurano il match fixing, l’esercizio abusivo dell’attività di scommessa, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale sugli eventi sportivi e l’utilizzo di informazioni riservate per effettuare scommesse. Sono compresi anche i procedimenti per il riciclaggio dei proventi derivanti da questi reati.

Confluirebbero nel Fondo anche le sanzioni applicate agli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 per le violazioni richiamate dal testo. La proposta comprende inoltre le sanzioni comminate dall’AGCOM per la violazione dei diritti televisivi collegati a manifestazioni e competizioni sportive.

Le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate potrebbero inoltre chiedere all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di destinare alla relativa sezione del Fondo il ricavato della vendita o della gestione di determinati beni.

Informazioni riservate utilizzate per scommettere

Il ddl n. 1973 introduce anche una specifica disciplina penale per l’utilizzo di informazioni riservate nelle scommesse sportive.

La proposta considera riservata una notizia precisa, non accessibile al pubblico e relativa direttamente o indirettamente a una competizione o ai suoi partecipanti, quando può influenzare sensibilmente le quote o le probabilità dei mercati delle scommesse legali o illegali.

Tra gli esempi indicati dal testo figurano le condizioni fisiche o disciplinari degli atleti, la formazione ufficiale, le strategie tecnico-tattiche e l’esistenza di accordi o condizionamenti relativi all’andamento o al risultato della competizione.

Il ddl individua come soggetti qualificati gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici, i direttori tecnici e sportivi, i dirigenti federali e societari, gli arbitri, i direttori di gara, i collaboratori tecnici e i medici sociali.

La disciplina riguarda anche i componenti degli organi di governo e di giustizia delle federazioni, del CONI, del CIP e di Sport e Salute. Sono comprese inoltre le persone coinvolte nell’organizzazione, nella gestione o nella supervisione di una competizione per effetto di un contratto, di un incarico professionale o di una funzione svolta di fatto.

Il soggetto qualificato che utilizza un’informazione riservata per effettuare o far effettuare scommesse, direttamente o indirettamente, rischierebbe la reclusione da due a sei anni. La multa sarebbe compresa tra 20.000 e 300.000 euro.

La comunicazione delle informazioni a terzi al di fuori del normale esercizio delle proprie funzioni sarebbe punita con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da 10.000 a 200.000 euro. La stessa pena si applicherebbe al soggetto qualificato che raccomanda o induce altri a scommettere sulla base dell’informazione. Chi utilizza consapevolmente un’informazione riservata ricevuta da un soggetto qualificato rischierebbe invece la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 5.000 a 100.000 euro.

Aggravanti per piattaforme illegali e vantaggi superiori a 150.000 euro

La proposta prevede anche alcune aggravanti.

La pena aumenterebbe di un terzo quando il fatto è commesso da un soggetto che occupa una posizione apicale nella società sportiva o nella federazione. Lo stesso aumento si applicherebbe ai componenti degli organi di governo o di giustizia sportiva.

L’incremento sarebbe della metà quando il fatto viene commesso in forma associata oppure insieme a persone che hanno alterato o tentato di alterare il risultato della competizione.

L’aumento di un terzo scatterebbe anche quando il vantaggio patrimoniale supera 150.000 euro o il fatto riguarda competizioni internazionali, comprese le relative qualificazioni.

La pena verrebbe aumentata della metà quando vengono utilizzate piattaforme di scommesse illegali o intermediari che operano in violazione della normativa sul gioco pubblico.

Il ddl prevede anche una diminuzione della pena fino alla metà per i fatti di particolare tenuità. La valutazione dovrebbe considerare il vantaggio patrimoniale, la natura e l’esito della competizione e il grado di rilevanza dell’informazione utilizzata.

Manipolazione delle competizioni: confisca e interdizione

Il disegno di legge interviene inoltre sulla disciplina penale del match fixing, riscrivendo l’articolo 1 della legge n. 401 del 1989.

Per questa fattispecie, il testo prevede anche la confisca e l’interdizione dalle attività sportive. L’interdizione avrebbe una durata compresa tra cinque e quindici anni e comporterebbe il divieto di tesseramento presso qualsiasi federazione.

I proventi delle confische relative ai reati indicati nel provvedimento contribuirebbero ad alimentare il Fondo per lo sport di base e giovanile, in relazione alla disciplina sportiva interessata.

Responsabilità delle società e degli altri enti

Il ddl Paganella estende anche la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001. La responsabilità riguarderebbe i reati di match fixing, esercizio abusivo delle scommesse, violazione dei diritti di proprietà intellettuale sugli eventi sportivi, utilizzo di informazioni riservate e riciclaggio dei proventi derivanti da queste attività.

Per la manipolazione delle competizioni, l’esercizio abusivo delle scommesse e l’utilizzo di informazioni riservate, il ddl prevede sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote quando il fatto avvantaggia l’ente che gestisce la competizione manipolata. Negli altri casi, la sanzione sarebbe compresa tra 100 e 400 quote.

Sono previste anche sanzioni interdittive per una durata compresa tra uno e cinque anni. Il testo esclude l’applicazione delle sanzioni quando l’ente, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, ha collaborato efficacemente con le autorità competenti e ha eliminato le carenze organizzative che hanno favorito il reato.

Ddl Pirondini: rafforzamento del divieto di pubblicità

Una soluzione opposta sulla pubblicità viene proposta dal ddl Pirondini (Movimento 5 Stelle). Il testo, comunicato alla Presidenza del Senato il 23 luglio 2026, riguarda la riforma del calcio italiano.

L’articolo 3 propone di includere espressamente dal perimetro del Decreto Dignità altre forme di comunicazione collegate al gioco e alle scommesse in ambito sportivo.nTra queste figurano le comunicazioni con finalità descrittiva, informativa e identificativa dell’offerta di gioco legale.

La proposta comprende inoltre le piattaforme di mercati predittivi o di intrattenimento sportivo sulle quali si può scommettere. Sono incluse anche le piattaforme collegate agli operatori e quelle che consentono direttamente o indirettamente forme di scommessa o di previsione economica sugli eventi sportivi.

Siti satellite e contenuti sportivi

Il ddl Pirondini include tra le fattispecie vietate i siti satellite delle società di scommesse. La disposizione riguarda dunque i portali che utilizzano il marchio dell’operatore insieme a una parola neutra e pubblicano risultati, statistiche o altri contenuti sportivi, anche senza invitare esplicitamente gli utenti a scommettere.

Il divieto verrebbe esteso agli aggregatori di risultati e ai siti che forniscono notizie e aggiornamenti sportivi, anche in tempo reale, quando il nome o il logo contiene un riferimento implicito a siti di scommesse online. La norma comprende anche i servizi informativi di comparazione delle quote o delle offerte commerciali dei diversi operatori.

Le disposizioni si applicherebbero inoltre a piattaforme, portali, domini e infrastrutture informatiche con sede all’estero che presentano queste caratteristiche. 

Citazioni di siti e utilizzo dei marchi

Il ddl propone di vietare in ambito sportivo anche la citazione di siti che offrono servizi di gioco, pur in assenza di una natura promozionale. Sarebbero compresi i domini online identificativi di un luogo nel quale si svolge l’attività di gioco e le informazioni sulle caratteristiche dei diversi prodotti e servizi offerti.

Il divieto riguarderebbe inoltre l’utilizzo di un marchio che identifica sia servizi di gioco con vincite in denaro sia altre attività autonome. La norma comprende espressamente anche la semplice denominazione del fornitore.

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Quota delle entrate per calcio e contrasto della ludopatia

Il ddl Pirondini prevede anche la destinazione di una parte delle risorse generate dalle scommesse sportive. Secondo la formulazione riportata nel testo, una quota dei ricavi, “in proporzione non inferiore al 2,5 per cento degli incassi derivanti dall’applicazione delle aliquote del prelievo erariale unico“, dovrebbe finanziare progetti sociali ed educativi legati al calcio.

Le risorse sarebbero quindi destinate allo sviluppo dei settori giovanili e del calcio femminile, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva calcistici. Una parte delle risorse sarebbe invece destinata al contrasto della ludopatia. fp/AGIMEG