Scommesse: ai CTD non si applica il distanziometro. Tutti i dettagli della sentenza

Il distanziometro non si applica ai Centri Trasmissione Dati (CTD). E’ quanto ha stabilito una sentenza del giudice di pace di Caltanissetta accogliendo la tesi dell’avvocato Antonella Lo Presti che difendeva il titolare del CTD collegato ad un bookmaker straniero.

Nel caso di specie, infatti, l’esercente era stato sanzionato per il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla legge regionale siciliana numero 24 del 2020.

Il decidente, aderendo alla tesi della difesa, ha statuito  che “dal contratto versato in atti dall’opponente, obbligo del CTD collegato al bookmaker straniero, non è quello di accettare scommesse, ma semplicemente quello di trasmettere telematicamente al bookmaker ubicato a Malta (unico soggetto in grado di accettare le scommesse) non avendo neppure il potere di accettare alcun titolo di credito, né concedere prestiti o finanziamenti, rimanendo così del tutto estraneo alla vicenda contrattuale tra il centro scommesse e il cliente”.

Consegue necessariamente che il CTD è esonerato dal rispetto della norma di cui all’art. 6 comma 1 della legge regionale n.24 del 2020, secondo cui, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili, è vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco, ove essi siano situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all’art. 1 commi 3 e 4 (quali, ad esempio, istituti scolastici, luoghi di culto, strutture sanitarie, cimiteri, luoghi di aggregazione giovanile, ecc.) inferiore a 300 metri per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e 500 metri per quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti”.

Si tratta di un’importante decisione – ha dichiarato l’avv. Antonella Lo Presti – perché aiuta a chiarire a quali categorie, peraltro indicate in modo tassativo e non esemplificativo dalla normativa regionale, applicare la normativa relativa le distanze minime dei luoghi sensibili e a non ricondurre all’interno di un unico calderone attinente al gioco tutte le categorie di esercenti che gravitano nell’ambito dello stesso. lp/AGIMEG