L’imposta Unica dovuta dai Centri Trasmissione Dati, negli anni dal 2011 al 2015, è al centro dell’ultima sentenza pubblicata dalla Corte di Giustizia Tributaria del Friuli.
I giudici hanno stabilito che “l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra “bookmakers” nazionali e “bookmakers” esteri”.
Secondo la Corte “l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse”.
Agimeg ha contattato il legale di Stanleybet, Daniela Agnello che ha commentato così la sentenza: “Nulla di nuovo rispetto alle precedenti pronunce. Sentenze prive di motivazione rispetto alle richieste della difesa. I giudici tributari continuano a non affrontare e valutare le istanze della difesa. Stanley riconosce la debenza dell’imposta unica. I giudici sono chiamati a pronunziarsi sulla correttezza di avvisi di accertamento su operatore che svolge attività lecita rispetto alla normativa applicata da Adm prevista per operatori con attività illecita. Adm deve applicare la legge per gli operatori legittimi non chiedere le imposte per le attività illecite. Se non accettano le proposte transattive di Stanley rischiano di vedersi annullare gli avvisi di accertamento con rilevante danno erariale”.
“Ben diversa – ricorda Agnello – la posizione degli altri giudici che affrontano le domande della difesa le trovano fondate e annullano gli avvisi di accertamento di ADM. A titolo esemplificativo i giudici di Napoli o di Cremona che riconoscono l’erroneità degli avvisi previsti per operatori con attività illecita“. lp/AGIMEG