Scommesse, Corte Tributaria Abruzzo respinge ricorso CTD: “L’Imposta Unica va pagata dal punto gioco e non dall’operatore senza concessione”. Avv. Agnello: “Sentenza non aggiornata al nuovo dato normativo e alla giurisprudenza in materia”

“La normativa sull’Imposta Unica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 non può essere applicata agli operatori non regolarizzati perché non collegati al totalizzatore nazionale, in quanto la distinzione tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l’elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi”. E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che ha rigettato l’appello proposto dal titolare di un CTD.

L’appello era contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pescara, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento emessi da ADM relativi all’imposta unica su giochi e scommesse per gli anni d’imposta 2016 e 2017 confermando la validità del recupero dell’Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse operato dall’Amministrazione finanziaria Italiana (ADM).

Tale norma disciplina le modalità e la tempistica di determinazione e applicazione dell’Imposta Unica ai soggetti collegati al Totalizzatore nazionale, dettata appunto per i CTD regolarizzati per la quale “a decorrere dal 1/1/2016, (…) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22%, se la raccolta avviene a distanza”.

Il collegio ha precisato inoltre che la legge n. 208/2015 non ha abrogato la disciplina previgente e non ha escluso i ricevitori dalla soggettività passiva.

Diversa è l’interpretazione fornita da altre Corti. Sul punto è intervenuta l’avv. Daniela Agnello.

Le Corti di Giustizia Tributarie di primo e di secondo grado negli ultimi mesi hanno emesso innumerevoli sentenze in favore dei titolari dei centri trasmissione dati, difesi dall’avv. Daniela Agnello.

I Giudici hanno confermato che la normativa di cui alla L. 208/2015 è applicabile indipendentemente dal possesso del titolo concessorio.

Le Corti, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate dallo studio legale Agnello, hanno emesso decisioni sul preciso dato normativo che ha trasformato l’imposta e l’ha equiparata per tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia.

I giudici tributari hanno evidenziato che eventuali interpretazioni diverse vanno a ledere i principi costituzionali di effettività della capacità contributiva, di uguaglianza e di ragionevolezza

Le Corti, con riferimento al tributo hanno stabilito testualmente “… con l’entrata in vigore della L. 208/2015 la base imponibile è stata ridefinita in imposta diretta con il calcolo dei ricavi meno le vincite. Il metodo appare conforme ai principi di capacità contributiva espressi dall’art. 53 della Costituzione. La norma testè citata non evidenzia alcuna differenza tra operatori possessori di concessione e quelli che ne sono privi.”

Le Corti di Milano, per prime, hanno censurato duramente l’interpretazione dell’amministrazione fiscale. Le sentenze sono state richiamate e confermate da innumerevoli altre Corti italiane.Avvocato Daniela Agnello

Sulla questione l’avvocato Daniela Agnello ha rilasciato ad Agimeg le seguenti dichiarazioni: “le nuove sentenze che approfondiscono la materia e il dato normativo concludono che l’imposta deve colpire la manifestazione di ricchezza del bookmaker con esonero dell’imposta da parte del CTD, in ossequio ai principi costituzionali di effettiva capacità contributiva”.

Il legale esperto in materia di giochi e scommesse ha concluso: “Le sentenze che affermano principi diversi non citano il dato normativo e si limitano a richiamare una giurisprudenza riferita ad una norma non più in vigore”.

“Auspico una uniformità di orientamenti in ossequio ai principi costituzionali e a tutela dei centri italiani estranei dal 2016 all’imposta unica sulla raccolta delle scommesse”.

QUI la sentenza integrale.

lp/AGIMEG