Il diritto dell’Unione può ostare alla previsione di sanzioni per l’intermediazione transfrontaliera di scommesse sportive effettuata senza autorizzazione in Germania, soprattutto nel caso in cui il vecchio monopolio pubblico – già giudicato contrario al diritto dell’Unione dai giudici tedeschi – si protragga di fatto. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Europea discutendo il caso di una signora che svolgeva senza la necessaria autorizzazione amministrativa, attività d’intermediazione di scommesse sportive mediante una macchina per scommesse installata in un bar situato in Baviera. La società austriaca per la quale tali scommesse sono state raccolte era titolare soltanto in Austria, e non in Germania, di una licenza per l’organizzazione di scommesse sportive
Le imputazioni a carico della sig.ra Ince riguardano anzitutto il primo semestre dell’anno 2012, periodo durante il quale l’organizzazione e l’intermediazione di scommesse sportive erano riservate, in Germania, ad un monopolio pubblico in base alle norme del Trattato tra i Länder del 2008 sui giochi d’azzardo. Tali norme vietavano l’organizzazione e l’intermediazione di scommesse sportive senza autorizzazione ed escludevano il rilascio di tali autorizzazioni ad operatori privati. A seguito delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Stoß e a. nonché Carmen Media Group, tutti i giudici tedeschi chiamati a stabilire se tale monopolio fosse conforme al diritto dell’Unione sono arrivati alla conclusione, secondo l’Amtsgericht Sonthofen, che la risposta doveva essere negativa. Tuttavia, tali giudici sono divisi quanto alle conseguenze che occorre trarre dall’illegittimità del monopolio. Alcuni di essi si chiedono, in particolare, se occorra applicare agli operatori privati una procedura di autorizzazione fittizia, esaminando, caso per caso, se costoro soddisfino le condizioni applicabili agli operatori pubblici. Secondo l’Amtsgericht Sonthofen, nessun operatore privato ha ottenuto un’autorizzazione al termine di una procedura autorizzativa siffatta.
Le imputazioni a carico della sig.ra Ince riguardano anche il secondo semestre dell’anno 2012, periodo durante il quale l’organizzazione e l’intermediazione di scommesse sportive erano ormai disciplinate dal Trattato modificativo del 2012 sui giochi d’azzardo. Tale trattato contiene una clausola di sperimentazione secondo cui degli operatori privati possono ottenere, per un periodo di sette anni dall’entrata in vigore di tale trattato, una concessione per l’organizzazione di scommesse sportive. Una volta accordata la concessione, gli intermediari dell’organizzatore possono ottenere un’autorizzazione per raccogliere le scommesse per conto di quest’ultimo. L’obbligo di dotarsi di una concessione si applica agli organizzatori pubblici già in attività e ai loro intermediari soltanto dopo il decorso di un anno dal rilascio della prima concessione. Tuttavia, all’epoca dei fatti (e fino alla data dell’udienza dinanzi alla Corte, ossia il 10 giugno 2015), nessuna delle 20 concessioni disponibili era stata attribuita, sicché nessun operatore privato era autorizzato ad organizzare o a raccogliere scommesse sportive in Germania. L’Amtsgericht Sonthofen ne conclude dunque che il vecchio monopolio pubblico, giudicato contrario al diritto dell’Unione dai giudici tedeschi, ha di fatto continuato ad esistere.
In tale contesto, l’Amtsgericht interroga la Corte in merito alle conseguenze che le autorità amministrative e giudiziarie devono trarre, da un lato, dall’incompatibilità del vecchio monopolio pubblico con il diritto dell’Unione durante il periodo di elaborazione della riforma e, dall’altro, dalla continuità nei fatti di tale monopolio a seguito della riforma del 2012.
Per quanto riguarda il periodo disciplinato dalle norme del Trattato tra i Länder del 2008 sui giochi d’azzardo, la Corte risponde, mediante la sua sentenza in data odierna, che, qualora l’obbligo di detenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive si inscriva nell’ambito di un regime di monopolio pubblico che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione, il principio di libera prestazione dei servizi si oppone a che le autorità di uno Stato membro puniscano l’intermediazione, senza autorizzazione, di scommesse sportive effettuata da un operatore privato per conto di un altro operatore privato, il quale sia sprovvisto di un’autorizzazione per l’organizzazione di scommesse sportive in questo Stato membro ma sia titolare di una licenza in un altro Stato membro.
Anche nel caso in cui un operatore privato possa, in teoria, ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive, il principio di libera prestazione dei servizi osta a una siffatta applicazione di sanzioni nella misura in cui la conoscenza della procedura di rilascio di tale autorizzazione non sia garantita e il regime di monopolio pubblico sulle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione, abbia continuato ad esistere malgrado l’adozione di detta procedura. La Corte osserva, in proposito, che la procedura di autorizzazione fittizia non ha posto rimedio all’incompatibilità del monopolio pubblico con il diritto dell’Unione, quale constatata dai giudici nazionali.
Inoltre, il fatto che, per il solo effetto di una legge del Land della Baviera, le norme del Trattato tra i Länder del 2008 sui giochi d’azzardo fossero, malgrado la scadenza di quest’ultimo alla fine del 2011, ancora applicabili in Baviera nel primo semestre dell’anno 2012, ha come conseguenza che alcune norme tecniche in esso contenute non possono essere opposte per questo periodo a soggetti privati come la sig.ra Ince. Infatti, a differenza del trattato stesso, tale legge non è mai stata notificata alla Commissione. Orbene, una direttiva dell’Unione esige tale notifica per qualsiasi progetto di legge contenente regole tecniche concernenti un «servizio della società dell’informazione». Tale obbligo di notifica non si applica soltanto al Trattato, ma anche alla legge che lo mantiene in vigore a livello regionale. Spetterà all’Amtsgericht Sonthofen verificare se alla sig.ra Ince viene imputata la violazione di regole tecniche stabilite dal Trattato tra i Länder del 2008 sui giochi d’azzardo (come il divieto di proporre giochi d’azzardo su Internet, le limitazioni apportate alla possibilità di proporre scommesse sportive mediante strumenti di telecomunicazione, od anche il divieto di diffondere pubblicità per i giochi d’azzardo su Internet o mediante strumenti di telecomunicazione).
Quanto al periodo disciplinato dal Trattato modificativo del 2012 sui giochi d’azzardo, la Corte risponde che la libera prestazione dei servizi osta a che uno Stato membro punisca l’intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive nel suo territorio effettuata per conto di un operatore titolare di una licenza in un altro Stato membro:
– qualora il rilascio di un’autorizzazione all’organizzazione di scommesse sportive sia subordinato all’ottenimento, da parte di detto operatore, di una concessione sulla base di una procedura di assegnazione di concessioni come quella in discussione, se e in quanto l’Amtsgericht Sonthofen constati che tale procedura non rispetta i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione della nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, e
– quando, nonostante l’entrata in vigore di una norma nazionale che consente il rilascio di concessioni ad operatori privati, le disposizioni istituenti un regime di monopolio pubblico sull’organizzazione e sull’intermediazione delle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrarie al diritto dell’Unione, abbiano di fatto continuato a trovare applicazione.
A questo proposito la Corte rileva che la clausola di sperimentazione non ha posto rimedio all’incompatibilità del vecchio monopolio pubblico con la libera prestazione dei servizi, nella misura in cui, tenuto conto del fatto che nessuna concessione è stata attribuita e che gli operatori pubblici possono continuare ad organizzare scommesse sportive, il vecchio regime ha continuato ad applicarsi nella pratica nonostante l’entrata in vigore della riforma del 2012. lp/AGIMEG