La Questura, quando nega una licenza di pubblica sicurezza, dispone di un potere “ampiamente discrezionale proprio in ragione dell’oggetto”, il provvedimento pertanto “è sindacabile nei ristretti limiti della manifesta illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza”. Lo scrive la Terza Sezione del Consiglio di Stato respingendo il ricorso intentato da una sala scommesse contro il rifiuto opposto dalla Questura di Bari. “Nel caso di specie” spiegano poi i giudici nella sentenza, “non soltanto non è dato ravvisare alcun profilo di difformità dal parametro normativo avente simili caratteristiche, ma l’univocità degli elementi raccolti, e la loro convergenza sul piano inferenziale, non consentiva all’amministrazione altro e diverso esito provvedimentale”. lp/AGIMEG