Il Consiglio di Stato ha corretto una serie di ordinanze cautelari emesse dal Tar Lazio sul mancato rilascio della licenza di pubblica sicurezza a gestori di Ced e Ctd. Gli esercizi in questione non si limitavano all’intermediazione delle scommesse, ma offrivano anche servizi ulteriori alla clientela. I provvedimenti del giudice di primo grado – emessi a metà maggio – pertanto confermavano il diniego dell’88 Tulps da parte delle Questure, ma accoglievano la domanda sospensiva contro i provvedimenti che imponevano l’affissione di cartelli con la scritta “Chiuso con provvedimento del Questore” dal momento che inibivano anche le attività secondarie. La Terza Sezione del Consiglio di Stato adesso – con una serie di ordinanze pressoché identiche – riforma le pronunce del Tar, ma afferma che “il provvedimento impugnato e il conseguente cartello sono diretti di conseguenza a vietare l’attività di scommesse non autorizzata e non quella invece già assentita, secondo anche le direttive in tal senso impartite dall’AmministrazioneC”; e che “sono comunque fatti salvi gli accorgimenti più opportuni da parte dell’Amministrazione volti ad assicurare la massima chiarezza circa l’attività inibita nell’esercizio ai fini dell’affidamento in capo agli eventuali possibili utenti dell’attività invece consentita”. Inoltre, “sono stati dedotti profili di merito, anche di compatibilità con norme comunitarie, che dovranno essere oggetto di approfondimento in sede di udienza pubblica già fissata dal TAR, anche in relazione al citato giudizio pendente ex art. 88 TULPS”. lp/AGIMEG