Scommesse, Consiglio di Stato respinge ricorso di LTD Easy World contro decadenza della concessione

La società maltese di scommesse, LTD Easy World, si è rivolta al Consiglio di Stato la sentenza del Tar del Lazio con la quale era stato dichiarato legittimo l’atto con cui ADM ha stabilito la decadenza della concessione e distacco definitivo dal totalizzatore nazionale.

“Nel 2018 – si legge nella sentenza del CdS – l’Agenzia ha avviato il procedimento di decadenza nei confronti del ricorrente per diverse ragioni: mancato pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste e, in particolare, mancato versamento dell’imposta unica relativa al primo quadrimestre del 2017; ritardo nella richiesta della verifica funzionale e per l’effetto, il mancato collegamento di 180 punti di raccolta, su una rete di complessivi 181, pur essendo decorso il complessivo termine di diciotto mesi previsto dal disciplinare e decorrente dalla firma dello stesso; mancata comunicazione degli elementi attraverso i quali sono stati forniti i dati della raccolta; raccolta delle scommesse con modalità non consentite dalla legge;  raccolta delle scommesse in un proprio punto vendita in forma non legale, in quanto tramite il collegamento ad un sito non riconducibile ad alcuna concessione abilitata in Italia”.

“La Sezione fa rilevare che, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la richiesta da parte del privato, in pendenza del termine per l’impugnazione del provvedimento, di esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, non determina la sospensione o l’interruzione del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale, e ciò sia per esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, sia in considerazione della natura discrezionale dell’autotutela amministrativa”.

“Le considerazioni appena illustrate consentono agevolmente di fugare anche il dubbio, pure prospettato dalla società appellante, che ci si trovi dinanzi ad un diniego di giustizia, sub specie di mancanza delle precondizioni atte ad assicurare un ricorso pieno ed effettivo”.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato conferma quanto già stabilito dal Tar del Lazio e respinge il ricorso. ac/AGIMEG