“Il provvedimento impugnato, in quanto ricorribile in sede gerarchica (…) deve essere dichiarato inammissibile”. E’ quanto deciso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, riguardo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di un titolare di un ctd, al quale la Questura di Roma aveva negato “il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di attività di intermediazione, consistente nella trasmissione dati su prenotazioni di scommesse, anche su eventi sportivi”. lp/AGIMEG