Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una società concessionaria contro ADM in una controversia relativa alla migrazione di due punti di raccolta scommesse verso un diverso concessionario.
La vicenda riguarda un CTD, cioè un Centro Trasmissione Dati, che aveva beneficiato della procedura di emersione fiscale prevista per gli operatori che offrivano scommesse con vincite in denaro senza collegamento al totalizzatore nazionale. Dopo la regolarizzazione, il CTD aveva iniziato a operare tramite il collegamento di un concessionario, per poi chiedere successivamente il passaggio a un altro operatore.
La migrazione dei punti scommesse
La società concessionaria uscente aveva contestato davanti al TAR Lazio i titoli autorizzatori rilasciati da ADM per consentire il nuovo collegamento al totalizzatore nazionale.
Secondo la concessionaria, la procedura non avrebbe potuto essere definita senza il suo coinvolgimento. La tesi era che tra ADM, CTD e concessionario si fosse creato un rapporto trilaterale di rilievo pubblicistico, tale da imporre la partecipazione del concessionario uscente al procedimento.
Il TAR aveva respinto il ricorso e la vicenda è arrivata davanti al Consiglio di Stato.
Il diritto alla raccolta resta al CTD
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la decisione di primo grado. Secondo il Consiglio di Stato, nel caso dei CTD regolarizzati, la titolarità del diritto alla raccolta delle scommesse resta in capo al CTD e non al concessionario che mette a disposizione il collegamento al totalizzatore nazionale.
Questo significa che il CTD può, nel corso della propria attività, concludere accordi con più concessionari, scegliendo quello tramite cui operare.

Il ruolo del concessionario, in questo schema, è limitato all’adesione alla dichiarazione di emersione e alla messa a disposizione del collegamento. Non si crea quindi un rapporto pubblico trilaterale tra ADM, CTD e concessionario, ma un rapporto pubblicistico tra ADM e CTD, distinto dal rapporto contrattuale tra CTD e concessionario.
Nessun potere di veto del concessionario uscente
Per il Consiglio di Stato, ADM non era tenuta a coinvolgere il precedente concessionario nel procedimento di migrazione.
La scelta del CTD di passare a un altro concessionario viene infatti considerata una libera scelta negoziale, basata anche su valutazioni di convenienza economica. L’Amministrazione, in questa fase, deve soltanto verificare che siano rispettate le condizioni richieste per il nuovo collegamento, compresi i titoli abilitativi e gli impegni assunti dal nuovo concessionario.
Il concessionario uscente, invece, non è titolare di una posizione giuridica che gli consenta di opporsi alla migrazione. Ha, al massimo, un interesse di fatto al mantenimento del rapporto contrattuale con il CTD, ma eventuali questioni su quel contratto devono essere affrontate davanti al giudice competente.
Appello respinto
Il Consiglio di Stato ha quindi escluso che la migrazione fosse un procedimento di autotutela o una rinnovazione della procedura di emersione tale da imporre il coinvolgimento del precedente concessionario.
L’appello è stato respinto e le spese del grado di giudizio sono state compensate, anche in ragione della specificità e novità delle questioni trattate. mg/AGIMEG

