Scommesse, Consiglio di Stato accoglie ricorso contro chiusura attività: “Adesione sanatoria garantisce diritto raccolta”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha accolto l’istanza cautelare per la riforma dell’ordinanza del Tar Lazio, Sede di Roma, concernente il provvedimento del 15 luglio 2016 del Questore di Roma, con cui è stata ordinata la chiusura dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro gestita daltitolare di una sala B2875, collegata alla società Phoenix International Ltd . Il Consiglio di Stato riconosce che “l’adesione alla procedura di sanatoria comporta che al titolare dell’esercizio o del punto di raccolta è riconosciuto immediatamente, a partire dal momento dell’inoltro della relativa domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il diritto alla raccolta delle scommesse, salvo l’eventuale diniego dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, autorizzazione che deve ritenersi utilmente richiesta già attraverso la compilazione e l’inoltro del modello di domanda di sanatoria reso disponibile nel sito istituzionale dell’ Agenzia, contenente la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione e la domanda di rilascio di titolo abilitativo citato; ritenuto che, avendo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli autorizzato, per quanto di propria competenza, in applicazione della normativa citata, l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse presso il punto di raccolta gestito dall’appellante, allo stato, prevalga, al di là della questione se detto titolo autorizzatorio abbia o meno efficacia retroattiva, che va approfondita in sede di merito, l’interesse privato a poter avviare l’attività autorizzata”. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dunque accoglie l’appello cautelare  e, per l’effetto, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. lp/AGIMEG