Il sistema del doppio binario – che consente di raccogliere scommesse solo a quei soggetti in possesso di concessione rilasciata dall’ADM e licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura – “ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale”. E questa impostazione è stata ribadita anche “nel parere del Consiglio di Stato n. 137/2020, nel quale si legge che “In assenza della concessione per rete fisica non può essere rilasciata un’autorizzazione per lo svolgimento di attività di intermediazione, essendo questa vietata”. Lo afferma il Tar Lombardia nella sentenza con cui ha respinto il ricorso intentato da un CTD collegato a un bookmaker estero contro il provvedimento con cui la Questura di Bergamo aveva negato la licenza di pubblica sicurezza, dal momento che la compagnia madre non era in possesso della concessione ADM. Il Collegio ricorda anche che “Risultano del tutto estranee al presente giudizio tutte le questioni (e le censure) sollevate in ricorso che concernono – a monte – le gare per l’ottenimento della concessione o il loro rifiuto”, anche perché il ricorso è stato intentato nei confronti della Questura e del Ministero dell’Inteno, mentre le gare “sono indette da un’amministrazione statale diversa”, il Ministero dell’Economia. lp/AGIMEG