Il Consiglio di Stato – in sede cautelare – non sospende la decadenza di un concessionario delle scommesse per i ritardi nel pagamento dell’imposta unica. I giudici di Palazzo Spada spiegano che “il non tempestivo e puntuale pagamento degli oneri tributari da parte della ricorrente ha avuto, per quanto risulta dagli atti, una rilevanza tale da rendere non illogica né irragionevole la valutazione dell’Amministrazione circa l’intervenuta lesione del vincolo fiduciario, né vale, in senso contrario, l’attivazione della procedura di cd. “rottamazione”, posto che il puntuale adempimento tributario è stato assunto dall’Amministrazione non in sé, ma quale fattore che ha indirettamente rivelato l’inaffidabilità complessiva del concessionario”. lp/AGIMEG